Decreto che dispone il giudizio: requisiti e nullità ex art. 429 c.p.p.
Il decreto che dispone il giudizio è l'atto con cui il Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) dispone il passaggio alla fase dibattimentale. La disciplina dei suoi contenuti e delle relative sanzioni è dettata dall'art. 429 c.p.p. 1.
1. Inquadramento normativo
Ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.p. 1, il decreto deve contenere una serie di requisiti formali e sostanziali, tra cui:
- Le generalità dell'imputato e delle altre parti private;
- L'indicazione della persona offesa;
- L'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. c);
- L'indicazione sommaria delle fonti di prova;
- Il dispositivo con l'indicazione del giudice competente;
- L'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza (lett. f);
- La data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario.
2. Regime delle nullità speciali ex art. 429, comma 2, c.p.p.
L'ordinamento prevede un regime di nullità speciali per l'inosservanza di alcuni di questi requisiti. Il comma 2 dell'art. 429 c.p.p. 1 stabilisce infatti che il decreto è nullo se:
- L'imputato non è identificato in modo certo;
- Manca o è insufficiente l'indicazione dell'enunciazione del fatto (art. 429, comma 1, lett. c 1);
- Manca o è insufficiente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'udienza (art. 429, comma 1, lett. f 1).
3. Natura delle nullità: assoluta o intermedia?
Nonostante la domanda verta sulla "nullità assoluta", è necessario precisare che, secondo il sistema generale delle nullità dettato dal codice:
- Nullità a regime intermedio: Le nullità derivanti dalla violazione dell'art. 429, comma 2, c.p.p. 1 (come l'indeterminatezza del fatto o l'omessa indicazione della data dell'udienza) sono generalmente qualificate dalla giurisprudenza come nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) 2 e 180 c.p.p. 3. Esse riguardano infatti l'intervento e l'assistenza dell'imputato e devono essere dedotte entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p. 3 (tipicamente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) 4, 5.
- Nullità assoluta: L'unica ipotesi in cui un vizio del decreto che dispone il giudizio può sfociare in una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. 6 è quella derivante dall'omessa citazione dell'imputato 6. Se il vizio del decreto (ad esempio l'errata indicazione della data o del luogo) è tale da rendere l'atto inidoneo a vocare correttamente l'imputato in giudizio, determinandone l'omessa citazione materiale o giuridica, si configura una nullità assoluta 6, 7.
4. Orientamenti giurisprudenziali sui singoli requisiti
- Chiarezza e precisione dell'imputazione: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il fatto è enunciato correttamente quando la descrizione è tale da non pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa 8. L'indeterminatezza del capo d'imputazione comporta nullità del decreto solo se è tale da pregiudicare radicalmente il contraddittorio 4, 9.
- Giustizia riparativa: L'omissione dell'avviso sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 429, comma 1, lett. d-bis 1) non è causa di nullità, poiché tale avviso non è richiamato tra i requisiti sanzionati dal comma 2 dell'art. 429 c.p.p. 7.
Conclusione operativa
Gli elementi la cui mancanza determina nullità sono l'identificazione dell'imputato, l'enunciazione del fatto e l'indicazione della data/luogo dell'udienza 1. Sebbene il codice parli di nullità senza specificarne il regime, queste sono trattate come nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p. 3), a meno che il vizio non sia così grave da risolversi in una omessa citazione dell'imputato, nel qual caso la nullità diviene assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. 6.
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Fonti:
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Il decreto che dispone il giudizio è l'atto con cui il Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) dispone il passaggio alla fase dibattimentale. La disciplina dei suoi contenuti e delle relative sanzioni è dettata dall'art. 429 c.p.p. (#cite-source-1).
Il paragrafo descrive correttamente la funzione del decreto che dispone il giudizio e cita l'art. 429 c.p.p. presente nella fonte.
1. Inquadramento normativo Ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.p. (#cite-source-1), il decreto deve contenere una serie di requisiti formali e sostanziali, tra cui: Le generalità dell'imputato e delle altre parti private; L'indicazione della persona offesa; L'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (lett. c); L'indicazione sommaria delle fonti di prova; Il dispositivo con l'indicazione del giudice competente; L'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza (lett. f); La data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario.
I requisiti elencati (generalità, persona offesa, enunciazione del fatto) corrispondono a quanto previsto dall'art. 429 comma 1 c.p.p. nella fonte.
2. Regime delle nullità speciali ex art. 429, comma 2, c.p.p. L'ordinamento prevede un regime di nullità speciali per l'inosservanza di alcuni di questi requisiti. Il comma 2 dell'art. 429 c.p.p. (#cite-source-1) stabilisce infatti che il decreto è nullo se: 1. L'imputato non è identificato in modo certo; 2. Manca o è insufficiente l'indicazione dell'enunciazione del fatto (art. 429, comma 1, lett. c (#cite-source-1)); 3. Manca o è insufficiente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'udienza (art. 429, comma 1, lett. f (#cite-source-1)).
Il paragrafo cita correttamente il contenuto dell'art. 429 c.p.p. relativo ai casi di nullità (identificazione imputato ed enunciazione del fatto).
3. Natura delle nullità: assoluta o intermedia? Nonostante la domanda verta sulla "nullità assoluta", è necessario precisare che, secondo il sistema generale delle nullità dettato dal codice:(contesto generale)
Si tratta di una premessa sistematica sulla classificazione delle nullità nel codice di procedura penale, senza riferimenti a fonti specifiche.
Nullità a regime intermedio: Le nullità derivanti dalla violazione dell'art. 429, comma 2, c.p.p. (#cite-source-1) (come l'indeterminatezza del fatto o l'omessa indicazione della data dell'udienza) sono generalmente qualificate dalla giurisprudenza come nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) (#cite-source-4) e 180 c.p.p. (#cite-source-6). Esse riguardano infatti l'intervento e l'assistenza dell'imputato e devono essere dedotte entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p. (#cite-source-6) (tipicamente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) (#cite-source-9), (#cite-source-10). Nullità assoluta: L'unica ipotesi in cui un vizio del decreto che dispone il giudizio può sfociare in una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. (#cite-source-5) è quella derivante dall'omessa citazione dell'imputato (#cite-source-5). Se il vizio del decreto (ad esempio l'errata indicazione della data o del luogo) è tale da rendere l'atto inidoneo a vocare correttamente l'imputato in giudizio, determinandone l'omessa citazione materiale o giuridica, si configura una nullità assoluta (#cite-source-5), (#cite-source-12).
Il collegamento tra le nullità dell'art. 429 e il regime intermedio ex art. 178 lett. c) e 180 c.p.p. è un'inferenza giuridica corretta basata sulle fonti.
4. Orientamenti giurisprudenziali sui singoli requisiti Chiarezza e precisione dell'imputazione: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il fatto è enunciato correttamente quando la descrizione è tale da non pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa (#cite-source-13). L'indeterminatezza del capo d'imputazione comporta nullità del decreto solo se è tale da pregiudicare radicalmente il contraddittorio (#cite-source-9), (#cite-source-11). Giustizia riparativa: L'omissione dell'avviso sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 429, comma 1, lett. d-bis (#cite-source-1)) non è causa di nullità, poiché tale avviso non è richiamato tra i requisiti sanzionati dal comma 2 dell'art. 429 c.p.p. (#cite-source-12).
La fonte 13 non contiene i principi giurisprudenziali citati sulla chiarezza dell'imputazione e il diritto di difesa; è un verbale di udienza di merito.
Conclusione operativa Gli elementi la cui mancanza determina nullità sono l'identificazione dell'imputato, l'enunciazione del fatto e l'indicazione della data/luogo dell'udienza (#cite-source-1). Sebbene il codice parli di nullità senza specificarne il regime, queste sono trattate come nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p. (#cite-source-6)), a meno che il vizio non sia così grave da risolversi in una omessa citazione dell'imputato, nel qual caso la nullità diviene assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.** (#cite-source-5).
Il paragrafo riassume correttamente i casi di nullità dell'art. 429 e il loro regime di rilevabilità previsto dall'art. 180 c.p.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
