Impossibilità sopravvenuta e onerosità: rinegoziazione artt. 1256-1467 c.c.

Approfondimento editoriale
Un fornitore invoca l'impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.) per cause di forza maggiore legate a un rincaro anomalo e imprevedibile dei costi di trasporto internazionale. Fino a che punto l'eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) sfocia nell'impossibilità oggettiva assoluta, tenendo conto dell'obbligo di rinegoziazione secondo buona fede (art. 1375 c.c.)?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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