Impugnazione sentenza non luogo a procedere e adempimenti art. 428 c.p.p.
L'art. 428 c.p.p. disciplina il regime di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare 1. Tale provvedimento, previsto dall'art. 425 c.p.p., viene pronunciato quando il giudice riscontra cause di estinzione del reato, mancanza di condizioni di procedibilità, o quando gli elementi acquisiti non consentono una "ragionevole previsione di condanna" 2.
Di seguito l'analisi del regime processuale e degli adempimenti tecnici richiesti al difensore.
1. Inquadramento normativo e legittimazione
L'attuale formulazione dell'art. 428 c.p.p. prevede che il mezzo di impugnazione ordinario contro la sentenza di non luogo a procedere sia l'appello 1.
- Soggetti legittimati:
- Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale: possono proporre appello 1, 3.
- Imputato: può proporre appello, salvo il caso in cui la sentenza sia stata pronunciata con le formule più ampie ("il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso") 1.
- Persona offesa: la sua legittimazione è limitata ai soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7 c.p.p. (omesso avviso dell'udienza) 1.
- Limiti oggettivi: le sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa sono inappellabili e dunque ricorribili solo per cassazione 1, 3.
2. Adempimenti del difensore
Per la corretta proposizione dell'impugnazione, il difensore deve osservare rigorosi requisiti di forma e termini, molti dei quali recentemente modificati dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022).
A. Requisiti di forma e specificità (Art. 581 c.p.p.)
L'atto deve essere scritto e contenere, a pena di inammissibilità 4:
- L'indicazione dei capi e dei punti della decisione impugnata.
- L'enunciazione puntuale dei rilievi critici rispetto alla motivazione della sentenza (specificità dei motivi) 4.
- L'indicazione delle prove di cui si deduce l'erronea valutazione o l'omessa assunzione.
B. Mandato speciale per l'imputato in assenza
Un adempimento critico per il difensore (spesso d'ufficio) riguarda l'ipotesi di imputato giudicato in assenza: in tal caso, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p., con l'atto di impugnazione del difensore deve essere depositato, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall'imputato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato medesimo 5.
C. Termini (Art. 585 c.p.p.)
Il termine per l'impugnazione è di 6:
- 15 giorni per i provvedimenti emessi in camera di consiglio (come la sentenza ex art. 425 c.p.p.).
- Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento 6.
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, il termine per il difensore è aumentato di ulteriori 15 giorni 6.
D. Modalità di presentazione
L'atto deve essere depositato telematicamente secondo le modalità previste dall'art. 111-bis c.p.p. (portale delle memorie penali), salvo le deroghe previste per le parti private che procedono personalmente 7.
3. Orientamenti giurisprudenziali rilevanti
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito importanti profili applicativi:
- Successione di leggi nel tempo: le impugnature sono soggette alla disciplina vigente al momento dell'emissione del provvedimento. Pertanto, sentenze emesse prima della riforma del 2017 (che prevedeva il ricorso per cassazione anziché l'appello) seguono il vecchio regime 8.
- Impugnabilità "per saltum": la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di proporre ricorso immediato per cassazione ("per saltum") ex art. 569 c.p.p. avverso la sentenza di non luogo a procedere, dovendo necessariamente transitare per il grado di appello 9.
- Udienza predibattimentale: il regime di impugnazione dell'art. 428 c.p.p. è stato esteso anche alle sentenze di non luogo a procedere emesse nell'udienza "filtro" (predibattimentale) per i reati a citazione diretta, ai sensi degli artt. 554-ter e 554-quater c.p.p. 10, 3.
Conclusione operativa
Il difensore che intenda impugnare una sentenza ex art. 425 c.p.p. deve redigere un atto di appello (e non ricorso per cassazione, salvo casi specifici) entro il termine di 15 giorni (30 se l'imputato è in assenza per il difensore), curando la specificità dei motivi e verificando la necessità del mandato speciale post-sentenza in caso di procedimenti celebrati in assenza dell'assistito.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'art. 428 c.p.p. disciplina il regime di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare (#cite-source-1). Tale provvedimento, previsto dall'art. 425 c.p.p., viene pronunciato quando il giudice riscontra cause di estinzione del reato, mancanza di condizioni di procedibilità, o quando gli elementi acquisiti non consentono una "ragionevole previsione di condanna" (#cite-source-2).
Il paragrafo descrive correttamente l'art. 428 c.p.p. e richiama l'art. 425 c.p.p. come base per la sentenza, coerentemente con le fonti 1 e 2.
Di seguito l'analisi del regime processuale e degli adempimenti tecnici richiesti al difensore.(contesto generale)
Frase introduttiva di raccordo che non contiene affermazioni fattuali o normative specifiche richiedenti prova documentale.
1. Inquadramento normativo e legittimazione L'attuale formulazione dell'art. 428 c.p.p. prevede che il mezzo di impugnazione ordinario contro la sentenza di non luogo a procedere sia l'appello (#cite-source-1).
L'art. 428 c.p.p. (Fonte 1) conferma che l'appello è il mezzo di impugnazione ordinario contro la sentenza di non luogo a procedere.
Soggetti legittimati: Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale: possono proporre appello (#cite-source-1), (#cite-source-11). Imputato: può proporre appello, salvo il caso in cui la sentenza sia stata pronunciata con le formule più ampie ("il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso") (#cite-source-1). Persona offesa: la sua legittimazione è limitata ai soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7 c.p.p. (omesso avviso dell'udienza) (#cite-source-1). Limiti oggettivi: le sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa sono inappellabili e dunque ricorribili solo per cassazione (#cite-source-1), (#cite-source-11).
I soggetti legittimati e i limiti per l'imputato e la persona offesa trovano riscontro testuale nell'art. 428 c.p.p. (Fonte 1).
2. Adempimenti del difensore Per la corretta proposizione dell'impugnazione, il difensore deve osservare rigorosi requisiti di forma e termini, molti dei quali recentemente modificati dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022).(contesto generale)
Inquadramento generale sulla Riforma Cartabia e sulla necessità di requisiti formali, considerato patrimonio conoscitivo forense.
A. Requisiti di forma e specificità (Art. 581 c.p.p.) L'atto deve essere scritto e contenere, a pena di inammissibilità (#cite-source-3): L'indicazione dei capi e dei punti della decisione impugnata. L'enunciazione puntuale dei rilievi critici rispetto alla motivazione della sentenza (specificità dei motivi) (#cite-source-3). L'indicazione delle prove di cui si deduce l'erronea valutazione o l'omessa assunzione.
I requisiti di forma e specificità dell'impugnazione sono elencati nell'art. 581 c.p.p. fornito nella Fonte 3.
B. Mandato speciale per l'imputato in assenza Un adempimento critico per il difensore (spesso d'ufficio) riguarda l'ipotesi di imputato giudicato in assenza: in tal caso, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p., con l'atto di impugnazione del difensore deve essere depositato, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall'imputato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato medesimo (#cite-source-9).
Il riferimento all'art. 581 comma 1-quater e al mandato specifico non è presente nel testo dell'art. 581 fornito (Fonte 3).
C. Termini (Art. 585 c.p.p.) Il termine per l'impugnazione è di (#cite-source-5): 15 giorni per i provvedimenti emessi in camera di consiglio (come la sentenza ex art. 425 c.p.p.). Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (#cite-source-5). Se l'imputato è stato giudicato in assenza, il termine per il difensore è aumentato di ulteriori 15 giorni (#cite-source-5).
I termini di 15 giorni per i provvedimenti in camera di consiglio e la decorrenza sono confermati dall'art. 585 c.p.p. (Fonte 5).
D. Modalità di presentazione L'atto deve essere depositato telematicamente secondo le modalità previste dall'art. 111-bis c.p.p. (portale delle memorie penali), salvo le deroghe previste per le parti private che procedono personalmente (#cite-source-4).
L'art. 582 c.p.p. (Fonte 4) disciplina le modalità di presentazione, menzionando il deposito telematico ex art. 111-bis.
3. Orientamenti giurisprudenziali rilevanti La giurisprudenza di legittimità ha chiarito importanti profili applicativi: Successione di leggi nel tempo: le impugnature sono soggette alla disciplina vigente al momento dell'emissione del provvedimento. Pertanto, sentenze emesse prima della riforma del 2017 (che prevedeva il ricorso per cassazione anziché l'appello) seguono il vecchio regime (#cite-source-10). Impugnabilità "per saltum": la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di proporre ricorso immediato per cassazione ("per saltum") ex art. 569 c.p.p. avverso la sentenza di non luogo a procedere, dovendo necessariamente transitare per il grado di appello (#cite-source-12). Udienza predibattimentale: il regime di impugnazione dell'art. 428 c.p.p. è stato esteso anche alle sentenze di non luogo a procedere emesse nell'udienza "filtro" (predibattimentale) per i reati a citazione diretta, ai sensi degli artt. 554-ter e 554-quater c.p.p. (#cite-source-6), (#cite-source-11).
La Fonte 9 (Motivazione) cita espressamente la giurisprudenza sulla successione di leggi e il passaggio dal ricorso per cassazione all'appello.
Conclusione operativa Il difensore che intenda impugnare una sentenza ex art. 425 c.p.p. deve redigere un atto di appello (e non ricorso per cassazione, salvo casi specifici) entro il termine di 15 giorni (30 se l'imputato è in assenza per il difensore), curando la specificità dei motivi e verificando la necessità del mandato speciale post-sentenza in caso di procedimenti celebrati in assenza dell'assistito.(contesto generale)
Sintesi operativa finale basata sull'integrazione delle norme precedentemente analizzate.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
