Incapacità a testimoniare: interesse attuale e concreto ex art. 246 c.p.c.
Nella pratica forense, l'individuazione dell'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. 1 non si fonda su una generica partecipazione emotiva o su un interesse di mero fatto, ma su un parametro rigorosamente giuridico.
Di seguito si delineano i criteri applicativi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare tale interesse come "attuale e concreto".
1. Il criterio della legittimazione alla partecipazione al giudizio
L'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. 1 si identifica con l'interesse ad agire o a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c. 2. In termini pratici, il testimone è considerato incapace se la sua posizione giuridica rispetto al rapporto dedotto in causa è tale da consentirgli (o avergli consentito) di:
- Proporre l'azione in via principale;
- Intervenire nel giudizio come cointeressato o controinteressato;
- Essere chiamato in causa da una delle parti.
L'incapacità sussiste, quindi, quando il testimone è titolare di una posizione giuridica che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio 3, 4.
2. Differenza tra interesse giuridico e interesse di fatto
Per determinare l'incapacità, l'interesse deve essere secondario rispetto alla legittimazione all'intervento 3. La giurisprudenza distingue nettamente tale ipotesi da altre situazioni che non inficiano la capacità, ma solo l'attendibilità (valutata ex art. 116 c.p.c.):
- Rapporti di parentela o coniugio: dopo la rimozione del divieto di testimoniare per i congiunti (Corte Cost. n. 248/1974), il legame familiare non determina più incapacità ex art. 246 c.p.c. 1, salvo che il parente sia titolare di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio 3.
- Rapporto di lavoro dipendente: la condizione di dipendente di una delle parti non produce di per sé l'incapacità, poiché l'interesse del lavoratore al mantenimento del posto o al favore del datore è considerato un interesse di mero fatto 4.
- Subappaltatori: anche la qualifica di subappaltatore non determina automaticamente l'incapacità, a meno che il testimone non abbia un interesse che lo legittimi a partecipare al giudizio 4.
3. Il momento della valutazione
La capacità a testimoniare deve essere valutata con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa. Se un soggetto, pur avendo avuto un interesse in precedenza, non è più legittimato a partecipare al giudizio al momento dell'escussione (o viceversa), la sua capacità muta di conseguenza 5. L'attualità dell'interesse deve essere verificata con riguardo alla posizione del testimone rispetto alla lite al tempo della sua audizione 5, 6.
4. Regime dell'eccezione e conclusioni operative
Sotto il profilo processuale, l'incapacità a testimoniare presenta le seguenti caratteristiche:
- Eccezione di parte: la nullità derivante dall'assunzione di un testimone incapace non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata 5.
- Tempestività: ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. 7, l'eccezione deve essere formulata immediatamente dopo l'assunzione della prova o nella prima istanza o difesa successiva. In mancanza di tempestiva eccezione, l'incapacità si considera sanata.
- Sindacato di legittimità: la valutazione sulla sussistenza dell'interesse ex art. 246 c.p.c. 1 è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato 4.
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Fonti:
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Nella pratica forense, l'individuazione dell'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (#cite-source-1) non si fonda su una generica partecipazione emotiva o su un interesse di mero fatto, ma su un parametro rigorosamente giuridico.
L'art. 246 c.p.c. citato nel paragrafo definisce correttamente l'incapacità a testimoniare basata sull'interesse che legittima la partecipazione al giudizio.
Di seguito si delineano i criteri applicativi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare tale interesse come "attuale e concreto".(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva che delinea i criteri interpretativi generali della giurisprudenza senza citare fonti specifiche.
1. Il criterio della legittimazione alla partecipazione al giudizio L'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. (#cite-source-1) si identifica con l'interesse ad agire o a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c. (#cite-source-2). In termini pratici, il testimone è considerato incapace se la sua posizione giuridica rispetto al rapporto dedotto in causa è tale da consentirgli (o avergli consentito) di: Proporre l'azione in via principale; Intervenire nel giudizio come cointeressato o controinteressato; Essere chiamato in causa da una delle parti.
Il paragrafo collega correttamente l'interesse dell'art. 246 c.p.c. alla nozione di interesse ad agire o contraddire prevista dall'art. 100 c.p.c.
L'incapacità sussiste, quindi, quando il testimone è titolare di una posizione giuridica che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio (#cite-source-6), (#cite-source-7).
Il paragrafo riflette il contenuto dei fatti di causa e della materia trattata nelle ordinanze di Cassazione fornite (es. Source 7).
2. Differenza tra interesse giuridico e interesse di fatto Per determinare l'incapacità, l'interesse deve essere secondario rispetto alla legittimazione all'intervento (#cite-source-6). La giurisprudenza distingue nettamente tale ipotesi da altre situazioni che non inficiano la capacità, ma solo l'attendibilità (valutata ex art. 116 c.p.c.): Rapporti di parentela o coniugio: dopo la rimozione del divieto di testimoniare per i congiunti (Corte Cost. n. 248/1974), il legame familiare non determina più incapacità ex art. 246 c.p.c. (#cite-source-1), salvo che il parente sia titolare di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio (#cite-source-6). Rapporto di lavoro dipendente: la condizione di dipendente di una delle parti non produce di per sé l'incapacità, poiché l'interesse del lavoratore al mantenimento del posto o al favore del datore è considerato un interesse di mero fatto (#cite-source-7). Subappaltatori: anche la qualifica di subappaltatore non determina automaticamente l'incapacità, a meno che il testimone non abbia un interesse che lo legittimi a partecipare al giudizio (#cite-source-7).
Il paragrafo cita la Source 6 a supporto di una distinzione tra interesse giuridico e secondario che non emerge chiaramente dal testo della fonte, né cita l'art. 116 c.p.c. presente nelle fonti.
3. Il momento della valutazione La capacità a testimoniare deve essere valutata con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa. Se un soggetto, pur avendo avuto un interesse in precedenza, non è più legittimato a partecipare al giudizio al momento dell'escussione (o viceversa), la sua capacità muta di conseguenza (#cite-source-5). L'attualità dell'interesse deve essere verificata con riguardo alla posizione del testimone rispetto alla lite al tempo della sua audizione (#cite-source-5), (#cite-source-9).
Il riferimento alla valutazione della capacità nel momento della deposizione è coerente con la prassi processuale descritta nelle ordinanze allegate.
4. Regime dell'eccezione e conclusioni operative Sotto il profilo processuale, l'incapacità a testimoniare presenta le seguenti caratteristiche: Eccezione di parte: la nullità derivante dall'assunzione di un testimone incapace non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata (#cite-source-5). Tempestività: ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (#cite-source-4), l'eccezione deve essere formulata immediatamente dopo l'assunzione della prova o nella prima istanza o difesa successiva. In mancanza di tempestiva eccezione, l'incapacità si considera sanata. Sindacato di legittimità: la valutazione sulla sussistenza dell'interesse ex art. 246 c.p.c.** (#cite-source-1) è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato (#cite-source-7).
Il paragrafo descrive correttamente il regime dell'eccezione di nullità e il requisito di tempestività citando l'art. 157 c.p.c. presente nella Source 4.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
