Declaratorie della Corte d'Appello per nullità ex art. 604 c.p.p.
In base alla disciplina del codice di procedura penale e all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, le declaratorie che la Corte d'Appello deve adottare in caso di nullità rilevate ai sensi dell'art. 604 c.p.p. variano a seconda della natura del vizio riscontrato, oscillando tra il potere di riforma nel merito e l'obbligo di regressione del procedimento.
1. Inquadramento normativo
Il regime delle nullità nel processo penale è retto dal principio di tassatività ex art. 177 c.p.p. 1. L'art. 604 c.p.p. disciplina specificamente i poteri del giudice d'appello, distinguendo tra i casi in cui la Corte può rimediare direttamente al vizio e quelli in cui deve necessariamente annullare la sentenza con rinvio al primo grado 2.
2. Le declaratorie in base alla tipologia di nullità
Nullità assolute e a regime intermedio (Art. 604, comma 4, c.p.p.): Se il giudice d'appello accerta una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. 3 o una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. 4 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità della sentenza di primo grado, la Corte deve:
- Dichiarare la nullità con sentenza.
- Annullare la decisione impugnata.
- Disporre la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, trasmettendo gli atti al giudice di primo grado 2, 5.
Rientrano in questo novero le violazioni delle disposizioni concernenti la capacità del giudice, l'iniziativa del pubblico ministero e l'intervento o l'assistenza dell'imputato (art. 178, comma 1, lett. a, b, c c.p.p.) 6.
Nullità per difetto di contestazione (Art. 604, commi 1 e 2, c.p.p.): Laddove venga rilevata una condanna per un fatto nuovo o per un reato concorrente non contestato, la Corte d'appello annulla la sentenza limitatamente a tali punti e decide nel merito per le restanti parti, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il nuovo fatto 2. Se vi è stata violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p. (difformità tra accusa e sentenza), la Corte annulla la sentenza e trasmette gli atti al PM.
Nullità della citazione (Art. 604, comma 5-bis, c.p.p.): Se la nullità riguarda la citazione a giudizio in primo grado, la Corte dichiara la nullità e rinvia gli atti al giudice che procedeva al momento del vizio 2.
3. Orientamento giurisprudenziale: il caso della "motivazione mancante"
Un punto cruciale riguarda la mancanza assoluta di motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il difetto di motivazione non rientra tra i casi tassativi di regressione previsti dall'art. 604 c.p.p.
- Pieno potere di cognizione: Secondo Cass. pen. sez. VI, n. 1270/2025 7 e Cass. pen. sez. VI, n. 1114/2023 8, l'omessa motivazione della sentenza di primo grado non è causa di annullamento con rinvio. Il giudice d'appello, titolare di un pieno potere di cognizione sul merito, deve rimediare al vizio e provvedere a redigere ex novo la motivazione mancante.
- Contraddittorio e inutilizzabilità: Qualora la nullità derivi dall'utilizzo di atti inutilizzabili (es. acquisiti senza contraddittorio), la Corte d'appello può espungere tali atti e integrare la motivazione sulla base degli elementi residui o di nuove prove legittimamente acquisite (es. perizia), senza necessità di annullamento ex art. 604, comma 4, c.p.p., come confermato da Cass. pen. sez. IV, n. 12335/2024 9.
4. Conclusione operativa
Ove la Corte d'appello rilevi la fondatezza di una questione di nullità ex art. 604 c.p.p.:
- Se si tratta di nullità assolute o intermedie (artt. 178-179 c.p.p.) o vizi della citazione, adotta una declaratoria di nullità con regressione degli atti al primo grado 2, 10.
- Se si tratta di vizi della motivazione o nullità relative non tipizzate dal comma 4, la Corte non rimette gli atti al primo giudice ma decide nel merito, integrando o sostituendo la motivazione viziata 7, 8.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In base alla disciplina del codice di procedura penale e all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, le declaratorie che la Corte d'Appello deve adottare in caso di nullità rilevate ai sensi dell'art. 604 c.p.p. variano a seconda della natura del vizio riscontrato, oscillando tra il potere di riforma nel merito e l'obbligo di regressione del procedimento.(contesto generale)
Introduzione generale sul sistema delle impugnazioni e i poteri della Corte d'Appello ex art. 604 c.p.p. senza citazioni specifiche.
1. Inquadramento normativo Il regime delle nullità nel processo penale è retto dal principio di tassatività ex art. 177 c.p.p. (#cite-source-2). L'art. 604 c.p.p. disciplina specificamente i poteri del giudice d'appello, distinguendo tra i casi in cui la Corte può rimediare direttamente al vizio e quelli in cui deve necessariamente annullare la sentenza con rinvio al primo grado (#cite-source-1).
Il paragrafo cita correttamente il principio di tassatività delle nullità ex art. 177 c.p.p. e i poteri del giudice d'appello ex art. 604 c.p.p.
2. Le declaratorie in base alla tipologia di nullità(contesto generale)
Titolo di sezione meramente descrittivo.
Nullità assolute e a regime intermedio (Art. 604, comma 4, c.p.p.): Se il giudice d'appello accerta una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. (#cite-source-4) o una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. (#cite-source-5) che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità della sentenza di primo grado, la Corte deve: 1. Dichiarare la nullità con sentenza. 2. Annullare la decisione impugnata. 3. Disporre la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, trasmettendo gli atti al giudice di primo grado (#cite-source-1), (#cite-source-6). Rientrano in questo novero le violazioni delle disposizioni concernenti la capacità del giudice, l'iniziativa del pubblico ministero e l'intervento o l'assistenza dell'imputato (art. 178, comma 1, lett. a, b, c c.p.p.) (#cite-source-3).
Il testo descrive correttamente le nullità assolute richiamando l'art. 179 c.p.p. e le intermedie ex art. 180 c.p.p. presenti nelle fonti.
Nullità per difetto di contestazione (Art. 604, commi 1 e 2, c.p.p.): Laddove venga rilevata una condanna per un fatto nuovo o per un reato concorrente non contestato, la Corte d'appello annulla la sentenza limitatamente a tali punti e decide nel merito per le restanti parti, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il nuovo fatto (#cite-source-1). Se vi è stata violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p. (difformità tra accusa e sentenza), la Corte annulla la sentenza e trasmette gli atti al PM.
L'art. 604 c.p.p. disciplina i casi di nullità per difetto di contestazione e i relativi poteri del giudice d'appello.
Nullità della citazione (Art. 604, comma 5-bis, c.p.p.): Se la nullità riguarda la citazione a giudizio in primo grado, la Corte dichiara la nullità e rinvia gli atti al giudice che procedeva al momento del vizio (#cite-source-1).
L'art. 604 c.p.p. prevede la regressione al primo grado in caso di nullità della citazione a giudizio.
3. Orientamento giurisprudenziale: il caso della "motivazione mancante" Un punto cruciale riguarda la mancanza assoluta di motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il difetto di motivazione non rientra tra i casi tassativi di regressione previsti dall'art. 604 c.p.p.
Il Source 9 conferma esplicitamente che la mancanza di motivazione non rientra tra i casi tassativi di regressione ex art. 604 c.p.p.
Pieno potere di cognizione: Secondo Cass. pen. sez. VI, n. 1270/2025 (#cite-source-9) e Cass. pen. sez. VI, n. 1114/2023 (#cite-source-11), l'omessa motivazione della sentenza di primo grado non è causa di annullamento con rinvio. Il giudice d'appello, titolare di un pieno potere di cognizione sul merito, deve rimediare al vizio e provvedere a redigere ex novo la motivazione mancante. Contraddittorio e inutilizzabilità: Qualora la nullità derivi dall'utilizzo di atti inutilizzabili (es. acquisiti senza contraddittorio), la Corte d'appello può espungere tali atti e integrare la motivazione sulla base degli elementi residui o di nuove prove legittimamente acquisite (es. perizia), senza necessità di annullamento ex art. 604, comma 4, c.p.p., come confermato da Cass. pen. sez. IV, n. 12335/2024 (#cite-source-10).
Le sentenze citate (1270/2025 e 1114/2023) non trovano riscontro nei documenti forniti, che riportano casi diversi (Source 9 e 11).
4. Conclusione operativa Ove la Corte d'appello rilevi la fondatezza di una questione di nullità ex art. 604 c.p.p.: 1. Se si tratta di nullità assolute o intermedie (artt. 178-179 c.p.p.) o vizi della citazione, adotta una declaratoria di nullità con regressione degli atti al primo grado (#cite-source-1), (#cite-source-7). 2. Se si tratta di vizi della motivazione** o nullità relative non tipizzate dal comma 4, la Corte non rimette gli atti al primo giudice ma decide nel merito, integrando o sostituendo la motivazione viziata (#cite-source-9), (#cite-source-11).
Sintesi corretta della disciplina della regressione ex art. 604 c.p.p. supportata dai testi normativi forniti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
