Ordinanza-ingiunzione del prefetto: termini ed effetti ex art. 204 C.d.S.
l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, disciplinata dall'art. 204 del Codice della Strada (C.d.S.) 1, rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento di ricorso amministrativo avverso un verbale di contestazione.
Di seguito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo ai termini di emissione, al regime del cumulo e agli effetti del provvedimento.
1. Inquadramento normativo e termini di adozione
Il procedimento ha inizio con il ricorso presentato dal trasgressore o dai soggetti solidalmente obbligati 2. I termini per l'adozione del provvedimento variano a seconda delle modalità di presentazione del ricorso:
- Ricorso presentato all'organo accertatore: l'ufficio ha 60 giorni per trasmettere gli atti al Prefetto 2. Il Prefetto deve adottare l'ordinanza entro i successivi 120 giorni 1.
- Ricorso presentato direttamente al Prefetto: il Prefetto trasmette il ricorso all'organo accertatore entro 30 giorni per l'istruttoria; quest'ultimo ha poi 60 giorni per restituire gli atti con le proprie deduzioni 2, 3. Anche in questo caso, il termine per la decisione prefettizia è di 120 giorni 1.
2. Il principio del cumulo dei termini
Secondo il comma 1-bis dell'art. 204 C.d.S. 1, i termini sopra indicati sono perentori e si cumulano tra loro. Questo significa che la tempestività dell'ordinanza non si valuta sulla singola fase, ma sul tempo complessivo a disposizione dell'amministrazione:
- 180 giorni (60 + 120) se il ricorso è presentato all'organo accertatore 1, 2.
- 210 giorni (30 + 60 + 120) se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto 1, 2, 3.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine complessivo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, derivante dalla somma dei termini per le singole fasi istruttorie e decisorie, ha natura perentoria, e il suo superamento determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento 4.
3. Effetti della mancata adozione: il silenzio-assenso
Il decorso dei termini perentori senza che sia stata adottata l'ordinanza-ingiunzione comporta l'accoglimento del ricorso (cosiddetto silenzio-assenso) 1. È bene precisare che l'adozione deve avvenire entro il termine, mentre la notifica può avvenire successivamente (entro 150 giorni dall'adozione) 5.
4. Sospensione e interruzione dei termini
Il termine di 120 giorni per la decisioni può subire variazioni in caso di richiesta di audizione personale 1:
- Il termine si interrompe con la notifica dell'invito all'audizione.
- Resta sospeso fino alla data dell'espletamento dell'audizione o fino alla data fissata qualora il ricorrente non si presenti 1.
5. Effetti dell'ordinanza e opposizione
Qualora il Prefetto ritenga fondato l'accertamento, emette un'ordinanza motivata che ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale 1.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva, secondo la disciplina generale della L. 689/1981 6, e il diritto a riscuotere le somme si prescrive in cinque anni dalla violazione 7, 8.
Contro l'ordinanza-ingiunzione è possibile proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace) ai sensi dell'art. 205 C.d.S. 9, 10, secondo le forme previste dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011 11. Tale ricorso giurisdizionale è esperibile anche dopo il rigetto del ricorso amministrativo prefettizio (Cass. civ. sez. VI, Ordinanza n. 32689/2021) 11.
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Fonti:
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l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, disciplinata dall'art. 204 del Codice della Strada (C.d.S.) (#cite-source-1), rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento di ricorso amministrativo avverso un verbale di contestazione.
L'art. 204 C.d.S. descrive correttamente l'ordinanza-ingiunzione come provvedimento conclusivo del ricorso amministrativo al Prefetto.
Di seguito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo ai termini di emissione, al regime del cumulo e agli effetti del provvedimento.(contesto generale)
Paragrafo introduttivo che delinea la struttura dell'esposizione senza citare fonti specifiche.
1. Inquadramento normativo e termini di adozione Il procedimento ha inizio con il ricorso presentato dal trasgressore o dai soggetti solidalmente obbligati (#cite-source-2). I termini per l'adozione del provvedimento variano a seconda delle modalità di presentazione del ricorso:
L'art. 203 C.d.S. disciplina la legittimazione al ricorso (trasgressore e soggetti art. 196) e le modalità di presentazione.
Ricorso presentato all'organo accertatore: l'ufficio ha 60 giorni per trasmettere gli atti al Prefetto (#cite-source-2). Il Prefetto deve adottare l'ordinanza entro i successivi 120 giorni (#cite-source-1). Ricorso presentato direttamente al Prefetto: il Prefetto trasmette il ricorso all'organo accertatore entro 30 giorni per l'istruttoria; quest'ultimo ha poi 60 giorni per restituire gli atti con le proprie deduzioni (#cite-source-2), (#cite-source-8). Anche in questo caso, il termine per la decisione prefettizia è di 120 giorni (#cite-source-1).
I termini di 60 giorni per la trasmissione (art. 203) e 120 giorni per l'adozione (art. 204) sono confermati dai testi normativi.
2. Il principio del cumulo dei termini Secondo il comma 1-bis dell'art. 204 C.d.S. (#cite-source-1), i termini sopra indicati sono perentori e si cumulano tra loro. Questo significa che la tempestività dell'ordinanza non si valuta sulla singola fase, ma sul tempo complessivo a disposizione dell'amministrazione:
L'art. 204 comma 1-bis (richiamato nel comma 1) stabilisce la perentorietà e il cumulo dei termini per le diverse fasi.
180 giorni (60 + 120) se il ricorso è presentato all'organo accertatore (#cite-source-1), (#cite-source-2). 210 giorni (30 + 60 + 120) se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto (#cite-source-1), (#cite-source-2), (#cite-source-8).
Il calcolo dei termini complessivi (180 e 210 giorni) deriva dalla somma dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 C.d.S.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine complessivo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, derivante dalla somma dei termini per le singole fasi istruttorie e decisorie, ha natura perentoria, e il suo superamento determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento (#cite-source-17).
La fonte [Source 17] riguarda un'ordinanza-ingiunzione e la natura dei termini, supportando la tesi della perentorietà.
3. Effetti della mancata adozione: il silenzio-assenso Il decorso dei termini perentori senza che sia stata adottata l'ordinanza-ingiunzione comporta l'accoglimento del ricorso (cosiddetto silenzio-assenso) (#cite-source-1). È bene precisare che l'adozione deve avvenire entro il termine, mentre la notifica può avvenire successivamente (entro 150 giorni dall'adozione) (#cite-source-14).
L'art. 204 C.d.S. prevede che il mancato rispetto dei termini comporti l'accoglimento del ricorso (silenzio-assenso).
4. Sospensione e interruzione dei termini Il termine di 120 giorni per la decisioni può subire variazioni in caso di richiesta di audizione personale (#cite-source-1): Il termine si interrompe con la notifica dell'invito all'audizione. Resta sospeso fino alla data dell'espletamento dell'audizione o fino alla data fissata qualora il ricorrente non si presenti (#cite-source-1).
L'art. 204 prevede l'audizione degli interessati e la conseguente gestione dei tempi procedurali per l'adozione.
5. Effetti dell'ordinanza e opposizione Qualora il Prefetto ritenga fondato l'accertamento, emette un'ordinanza motivata che ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale (#cite-source-1).
L'art. 204 comma 1 specifica che l'ingiunzione deve essere non inferiore al doppio del minimo edittale.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva, secondo la disciplina generale della L. 689/1981 (#cite-source-5), e il diritto a riscuotere le somme si prescrive in cinque anni dalla violazione (#cite-source-6), (#cite-source-12).
L'art. 209 C.d.S. rinvia espressamente all'art. 28 della L. 689/1981 per la prescrizione quinquennale.
Contro l'ordinanza-ingiunzione è possibile proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace) ai sensi dell'art. 205 C.d.S. (#cite-source-4), (#cite-source-7), secondo le forme previste dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011 (#cite-source-16). Tale ricorso giurisdizionale è esperibile anche dopo il rigetto del ricorso amministrativo prefettizio (Cass. civ. sez. VI, Ordinanza n. 32689/2021) (#cite-source-16).
L'art. 205 C.d.S. e il rinvio al D.Lgs. 150/2011 disciplinano correttamente l'opposizione giurisdizionale.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
