Procedimento e decisione in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c.
L'art. 380-bis c.p.c. disciplina il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla Corte di Cassazione, con particolare riferimento all'ipotesi di definizione accelerata del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso.
La norma è stata oggetto di una profonda revisione ad opera della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) 1, 2, volta a semplificare e accelerare il filtro dei ricorsi.
1. Inquadramento normativo e ambito di applicazione
L'art. 380-bis c.p.c. 1 si inserisce nel quadro delle decisioni camerali previste dall'art. 375 c.p.c. 2. Esso si applica quando il relatore della sezione filtro ravvisa che il ricorso possa essere definito per:
- Inammissibilità (anche per mancanza dei motivi ex art. 360 c.p.c. 3);
- Improcedibilità;
- Manifesta fondatezza o manifesta infondatezza.
2. Il procedimento di decisione
Il procedimento aggiornato prevede i seguenti passaggi 1, 4:
- Proposta del relatore: se il relatore ravvisa una delle ipotesi di definizione accelerata, formula una proposta sintetica di definizione del giudizio, indicando se il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, improcedibile o se sia manifestamente fondato/infondato.
- Comunicazione alle parti: la proposta viene comunicata agli avvocati delle parti e al Pubblico Ministero.
- Facoltà della parte: entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, la parte può:
- Chiedere la decisione: depositando un'istanza di decisione sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale.
- Rimanere inerte: in mancanza di istanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. 1.
- Decisione in Camera di Consiglio: se viene chiesta la decisione, la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti, che possono però depositare sintetiche memorie illustrative fino a dieci giorni prima dell'adunanza 4.
3. Effetti della decisione in conformità alla proposta
Se la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta del relatore (ad esempio confermando l'inammissibilità), si applicano sanzioni processuali aggravate: il collegio applica i commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c., ovvero la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte o della Cassa delle Ammende 1.
4. Rapporto con altri rimedi
Le ordinanze pronunciate in camera di consiglio possono essere oggetto di correzione di errore materiale o di revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. 5. La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che il rimedio della revocazione deve essere esperibile anche per le decisioni assunte con le forme del procedimento camerale 5.
Conclusione operativa
L'attuale regime dell'art. 380-bis c.p.c. impone una difesa particolarmente vigile: la ricezione della proposta di definizione accelerata richiede una valutazione strategica immediata. La mancata richiesta di decisione (corredata da nuova procura) determina l'estinzione automatica del ricorso per rinuncia, mentre la persistenza in un ricorso "manifestamente inammissibile" espone la parte alle sanzioni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 1.
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Fonti:
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L'art. 380-bis c.p.c. disciplina il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla Corte di Cassazione, con particolare riferimento all'ipotesi di definizione accelerata del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso.
Il paragrafo descrive correttamente l'oggetto dell'art. 380-bis c.p.c. come desumibile dal testo della norma in Source 1.
La norma è stata oggetto di una profonda revisione ad opera della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) (#cite-source-1), (#cite-source-2), volta a semplificare e accelerare il filtro dei ricorsi.
Il riferimento alla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) trova riscontro nelle note di aggiornamento dell'art. 375 c.p.c. in Source 2.
1. Inquadramento normativo e ambito di applicazione L'art. 380-bis c.p.c. (#cite-source-1) si inserisce nel quadro delle decisioni camerali previste dall'art. 375 c.p.c. (#cite-source-2). Esso si applica quando il relatore della sezione filtro ravvisa che il ricorso possa essere definito per: Inammissibilità (anche per mancanza dei motivi ex art. 360 c.p.c. (#cite-source-5)); Improcedibilità; Manifesta fondatezza o manifesta infondatezza.
Il collegamento tra il filtro e i motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c. è supportato dal testo di Source 5.
2. Il procedimento di decisione Il procedimento aggiornato prevede i seguenti passaggi (#cite-source-1), (#cite-source-3):
Il procedimento camerale e le memorie sono disciplinati dall'art. 380-bis.1 c.p.c. contenuto in Source 3.
Proposta del relatore: se il relatore ravvisa una delle ipotesi di definizione accelerata, formula una proposta sintetica di definizione del giudizio, indicando se il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, improcedibile o se sia manifestamente fondato/infondato. Comunicazione alle parti: la proposta viene comunicata agli avvocati delle parti e al Pubblico Ministero. Facoltà della parte: entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, la parte può: 1. Chiedere la decisione: depositando un'istanza di decisione sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale. 2. Rimanere inerte: in mancanza di istanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (#cite-source-1). Decisione in Camera di Consiglio: se viene chiesta la decisione, la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti, che possono però depositare sintetiche memorie illustrative fino a dieci giorni prima dell'adunanza (#cite-source-3).(contesto generale)
Descrizione procedurale standard del ruolo del relatore e della comunicazione alle parti nel rito camerale di Cassazione.
3. Effetti della decisione in conformità alla proposta Se la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta del relatore (ad esempio confermando l'inammissibilità), si applicano sanzioni processuali aggravate: il collegio applica i commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c., ovvero la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte o della Cassa delle Ammende (#cite-source-1).
L'art. 380-bis c.p.c. in Source 1 richiama espressamente l'applicazione dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. in caso di conformità alla proposta.
4. Rapporto con altri rimedi Le ordinanze pronunciate in camera di consiglio possono essere oggetto di correzione di errore materiale o di revocazione** per errore di fatto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (#cite-source-4). La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che il rimedio della revocazione deve essere esperibile anche per le decisioni assunte con le forme del procedimento camerale (#cite-source-4).
L'art. 391-bis c.p.c. in Source 4 disciplina espressamente la revocazione e la correzione delle sentenze/ordinanze della Cassazione.
Conclusione operativa L'attuale regime dell'art. 380-bis c.p.c. impone una difesa particolarmente vigile: la ricezione della proposta di definizione accelerata richiede una valutazione strategica immediata. La mancata richiesta di decisione (corredata da nuova procura) determina l'estinzione automatica del ricorso per rinuncia, mentre la persistenza in un ricorso "manifestamente inammissibile" espone la parte alle sanzioni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (#cite-source-1).
Source 1 conferma che in mancanza di richiesta di decisione il ricorso si intende rinunciato ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
