Regolamento necessario di competenza: termini e casi ex art. 42 c.p.c.
Il regolamento necessario di competenza, disciplinato dall'art. 42 c.p.c. 1, rappresenta lo strumento esclusivo per impugnare i provvedimenti che decidono soltanto sulla competenza.
Di seguito si delineano l'ambito di applicazione, i casi di esclusività e i termini procedurali previsti dalla normativa e consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
1. Inquadramento normativo e procedimenti di applicazione
Ai sensi dell'art. 42 c.p.c. 1, il regolamento necessario è l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso:
- Ordinanze che pronunciano sulla competenza: qualora il giudice si limiti a statuire sulla competenza senza decidere il merito della causa 1. Ciò include anche i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c. 2 in materia di litispendenza, continenza e connessione 1.
- Provvedimenti di sospensione del processo: quelli che dichiarano la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. 1.
- Sentenze di appello sulla sola competenza: la giurisprudenza ha chiarito che il regolamento ex art. 42 c.p.c. è l'unica via anche per impugnare sentenze emesse in grado di appello che abbiano deciso esclusivamente sulla competenza (anche riformando il primo grado), poiché la norma non distingue tra i diversi gradi di giudizio 3.
2. Cases di esclusività (unica via esperibile)
Il rimedio è definito "necessario" in quanto non concorre con le impugnazioni ordinarie. È l'unica via percorribile quando:
- Il provvedimento decide esclusivamente sulla competenza e sulle spese 4, 3. Se la decisione riguarda anche il merito, si configura invece l'ipotesi del regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c. 5.
- In caso di pluralità di domande, se il giudice decide il merito di una e dichiara la propria incompetenza sull'altra, il capo relativo alla competenza deve essere impugnato autonomamente con regolamento necessario, a pena di inammissibilità dell'appello sul punto 3.
- Contro i provvedimenti che negano la riassunzione del processo sospeso, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 42 c.p.c. volta a evitare l'abnorme quiescenza del processo (Cass. civ. SS.UU. n. 21763/2021) 6.
3. Termini e modalità di proposizione
Il procedimento è disciplinato dall'art. 47 c.p.c. 7:
- Termine perentorio: l'istanza deve essere proposta entro trenta giorni 7 dalla comunicazione dell'ordinanza che ha pronunciato sulla competenza o dalla notificazione del ricorso ad istanza di parte 3.
- Nota: Sebbene il testo originario dell'art. 47 c.p.c. indicasse venti giorni, gli aggiornamenti normativi hanno stabilito il termine di trenta giorni 7.
- Forma: si propone con ricorso alla Corte di Cassazione.
- Sospensione del processo: la proposizione del regolamento determina la sospensione automatica dei processi relativamente ai quali è chiesto, dal giorno del deposito della copia del ricorso notificato presso il giudice a quo (art. 48 c.p.c.) 8.
- Difese delle altre parti: le parti alle quali è notificato il ricorso possono depositare alla Corte di Cassazione scritture difensive e documenti entro i quaranta giorni successivi 7.
4. Esclusioni rilevanti
Non è ammesso il regolamento di competenza:
- Contro le decisioni del Giudice di Pace (art. 46 c.p.c.) 9.
- Nei rapporti tra arbitrato e processo, dove non si applica la disciplina dell'art. 42 c.p.c. (art. 819-ter c.p.c.) 10.
- Qualora si intenda contestare la sola omessa pronuncia sulle spese (senza censurare la competenza): in questo caso il rimedio esperibile è l'appello ordinario 4.
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Fonti:
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Il regolamento necessario di competenza, disciplinato dall'art. 42 c.p.c. (#cite-source-1), rappresenta lo strumento esclusivo per impugnare i provvedimenti che decidono soltanto sulla competenza.
L'art. 42 c.p.c. definisce il regolamento necessario come mezzo per impugnare ordinanze che decidono solo sulla competenza.
Di seguito si delineano l'ambito di applicazione, i casi di esclusività e i termini procedurali previsti dalla normativa e consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.(contesto generale)
Paragrafo introduttivo che delinea la struttura dell'esposizione senza citare fonti specifiche.
1. Inquadramento normativo e procedimenti di applicazione Ai sensi dell'art. 42 c.p.c. (#cite-source-1), il regolamento necessario è l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso: Ordinanze che pronunciano sulla competenza: qualora il giudice si limiti a statuire sulla competenza senza decidere il merito della causa (#cite-source-1). Ciò include anche i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c. (#cite-source-4) in materia di litispendenza, continenza e connessione (#cite-source-1). Provvedimenti di sospensione del processo: quelli che dichiarano la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (#cite-source-1). Sentenze di appello sulla sola competenza: la giurisprudenza ha chiarito che il regolamento ex art. 42 c.p.c. è l'unica via anche per impugnare sentenze emesse in grado di appello che abbiano deciso esclusivamente sulla competenza (anche riformando il primo grado), poiché la norma non distingue tra i diversi gradi di giudizio (#cite-source-12).
L'art. 42 c.p.c. conferma che il regolamento è l'unico mezzo per provvedimenti che decidono sulla competenza senza il merito.
2. Cases di esclusività (unica via esperibile) Il rimedio è definito "necessario" in quanto non concorre con le impugnazioni ordinarie. È l'unica via percorribile quando: Il provvedimento decide esclusivamente sulla competenza e sulle spese (#cite-source-10), (#cite-source-12). Se la decisione riguarda anche il merito, si configura invece l'ipotesi del regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c. (#cite-source-3). In caso di pluralità di domande, se il giudice decide il merito di una e dichiara la propria incompetenza sull'altra, il capo relativo alla competenza deve essere impugnato autonomamente con regolamento necessario, a pena di inammissibilità dell'appello sul punto (#cite-source-12). Contro i provvedimenti che negano la riassunzione del processo sospeso, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 42 c.p.c. volta a evitare l'abnorme quiescenza del processo (Cass. civ. SS.UU. n. 21763/2021) (#cite-source-8).
L'art. 43 c.p.c. distingue il regolamento facoltativo quando la decisione riguarda anche il merito.
3. Termini e modalità di proposizione Il procedimento è disciplinato dall'art. 47 c.p.c. (#cite-source-2): Termine perentorio: l'istanza deve essere proposta entro trenta giorni (#cite-source-2) dalla comunicazione dell'ordinanza che ha pronunciato sulla competenza o dalla notificazione del ricorso ad istanza di parte (#cite-source-12). Nota: Sebbene il testo originario dell'art. 47 c.p.c. indicasse venti giorni, gli aggiornamenti normativi hanno stabilito il termine di trenta giorni (#cite-source-2). Forma: si propone con ricorso alla Corte di Cassazione. Sospensione del processo: la proposizione del regolamento determina la sospensione automatica dei processi relativamente ai quali è chiesto, dal giorno del deposito della copia del ricorso notificato presso il giudice a quo (art. 48 c.p.c.) (#cite-source-6). Difese delle altre parti: le parti alle quali è notificato il ricorso possono depositare alla Corte di Cassazione scritture difensive e documenti entro i quaranta giorni successivi (#cite-source-2).
L'art. 47 c.p.c. (come aggiornato) stabilisce il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso.
4. Esclusioni rilevanti Non è ammesso il regolamento di competenza: Contro le decisioni del Giudice di Pace (art. 46 c.p.c.) (#cite-source-5). Nei rapporti tra arbitrato e processo, dove non si applica la disciplina dell'art. 42 c.p.c. (art. 819-ter c.p.c.) (#cite-source-7). Qualora si intenda contestare la sola omessa pronuncia sulle spese (senza censurare la competenza): in questo caso il rimedio esperibile è l'appello ordinario (#cite-source-10).
L'art. 819-ter c.p.c. esclude espressamente l'applicazione dell'art. 42 ai rapporti tra arbitrato e processo.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
