Sommarie informazioni indagato: avvertimenti e garanzie ex art. 350 c.p.p.
L'assunzione di sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini da parte della polizia giudiziaria è disciplinata dall'art. 350 c.p.p. 1, norma che delinea un rigoroso sistema di garanzie difensive e avvertimenti obbligatori, la cui omissione determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese.
Di seguito il quadro dettagliato delle garanzie e degli avvertimenti previsti.
1. Inquadramento normativo e avvertimenti obbligatori
Ai sensi dell'art. 350, comma 1, c.p.p. 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono sommarie informazioni dall'indagato (purché non arrestato o fermato) osservando le modalità previste dall'art. 64 c.p.p. 2. Prima dell'inizio dell'atto, la persona deve essere obbligatoriamente avvertita che:
- Le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti 2.
- Ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fermo restando che il procedimento seguirà il suo corso 2.
- Se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone (salve le incompatibilità e le garanzie di legge) 2.
L'inosservanza degli avvertimenti circa l'utilizzabilità e la facoltà di non rispondere rende le dichiarazioni inutilizzabili 2.
2. Assistenza del difensore
L'assistenza tecnica è un requisito imprescindibile per la validità dell'atto:
- Nomina del difensore: La polizia giudiziaria deve invitare l'indagato a nominare un difensore di fiducia; in mancanza, si procede alla nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 3, c.p.p. 1, 3.
- Presenza obbligatoria: Le sommarie informazioni sono assune con la necessaria assistenza del difensore, il quale deve essere tempestivamente avvisato e ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto 1.
- Avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p.: Nel procedere agli atti indicati dall'art. 356 c.p.p. (tra cui le sommarie informazioni), la PG avverte l'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia 4.
3. Dichiarazioni indizianti (Art. 63 c.p.p.)
Qualora una persona non ancora indiziata renda, dinanzi alla polizia giudiziaria, dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico:
- L'autorità deve interrompere immediatamente l'esame 5.
- Deve avvertire il soggetto che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitarlo a nominare un difensore 5.
- Le dichiarazioni rese precedentemente non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese 5, 6. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio come indagato, l'inutilizzabilità è assoluta 5.
4. Eccezioni: Notizie e indicazioni nell'immediatezza del fatto
L'art. 350, comma 5, c.p.p. 1 prevede un'eccezione operativa: sul luogo o nell'immediatezza del fatto, la PG può assumere notizie e indicazioni dall'indagato (anche se arrestato o fermato) senza la presenza del difensore, ma esclusivamente per:
- Evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona.
- Compiere attività indispensabili per evitare una grave compromissione delle indagini.
Attenzione: ai sensi dell'art. 350, comma 6, c.p.p., di tali notizie ed indicazioni è vietata ogni documentazione e utilizzazione processuale 1.
5. Orientamento giurisprudenziale sulle dichiarazioni spontanee
Dalle "sommarie informazioni" (art. 350, comma 1) vanno distinte le dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p. 1. Secondo la giurisprudenza di legittimità:
- Le dichiarazioni spontanee rese senza difensore e senza avvertimenti ex art. 64 c.p.p. sono inutilizzabili in dibattimento, ma possono essere utilizzate nella fase procedimentale, nei riti a prova contratta come l'abbreviato o per l'applicazione di misure cautelari, purché emerga che siano state rese liberamente 7.
- Tuttavia, sono radicalmente inutilizzabili le dichiarazioni non verbalizzate né sottoscritte, semplicemente riportate dalla PG in un'annotazione di servizio 8.
Conclusione operativa
Per la validità delle sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p. è necessaria la compresenza di:
- Avvertimenti preliminari ex art. 64 c.p.p. (diritto al silenzio e avviso sull'utilizzabilità).
- Assistenza difensiva necessaria (presenza fisica del difensore di fiducia o d'ufficio).
- Formale verbalizzazione e sottoscrizione dell'atto.
L'omissione di tali garanzie comporta l'inutilizzabilità dei contenuti dichiarativi contro l'indagato 2.
Se vuoi, posso:
Fonti:
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L'assunzione di sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini da parte della polizia giudiziaria è disciplinata dall'art. 350 c.p.p. (#cite-source-1), norma che delinea un rigoroso sistema di garanzie difensive e avvertimenti obbligatori, la cui omissione determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese.
L'art. 350 c.p.p. disciplina le sommarie informazioni e l'inutilizzabilità in caso di violazione delle garanzie (art. 64 richiamato).
Di seguito il quadro dettagliato delle garanzie e degli avvertimenti previsti.(contesto generale)
Frase introduttiva di raccordo che non contiene affermazioni fattuali o normative specifiche richiedenti prova.
1. Inquadramento normativo e avvertimenti obbligatori Ai sensi dell'art. 350, comma 1, c.p.p. (#cite-source-1), gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono sommarie informazioni dall'indagato (purché non arrestato o fermato) osservando le modalità previste dall'art. 64 c.p.p. (#cite-source-2). Prima dell'inizio dell'atto, la persona deve essere obbligatoriamente avvertita che: Le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti (#cite-source-2). Ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fermo restando che il procedimento seguirà il suo corso (#cite-source-2). Se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone (salve le incompatibilità e le garanzie di legge) (#cite-source-2).
L'art. 350 comma 1 c.p.p. conferma che la PG assume informazioni dall'indagato non fermato secondo le modalità dell'art. 64.
L'inosservanza degli avvertimenti circa l'utilizzabilità e la facoltà di non rispondere rende le dichiarazioni inutilizzabili (#cite-source-2).
L'art. 64 comma 3 c.p.p. elenca gli avvertimenti obbligatori e la sanzione di inutilizzabilità per la loro omissione.
2. Assistenza del difensore L'assistenza tecnica è un requisito imprescindibile per la validità dell'atto: Nomina del difensore: La polizia giudiziaria deve invitare l'indagato a nominare un difensore di fiducia; in mancanza, si procede alla nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 3, c.p.p. (#cite-source-1), (#cite-source-4). Presenza obbligatoria: Le sommarie informazioni sono assune con la necessaria assistenza del difensore, il quale deve essere tempestivamente avvisato e ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto (#cite-source-1). Avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p.: Nel procedere agli atti indicati dall'art. 356 c.p.p. (tra cui le sommarie informazioni), la PG avverte l'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (#cite-source-3).
L'art. 350 commi 2 e 3 prevede l'invito a nominare un difensore e l'assistenza necessaria, richiamando l'art. 97.
3. Dichiarazioni indizianti (Art. 63 c.p.p.) Qualora una persona non ancora indiziata renda, dinanzi alla polizia giudiziaria, dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico: L'autorità deve interrompere immediatamente l'esame (#cite-source-5). Deve avvertire il soggetto che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitarlo a nominare un difensore (#cite-source-5). Le dichiarazioni rese precedentemente non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (#cite-source-5), (#cite-source-12). Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio come indagato, l'inutilizzabilità è assoluta (#cite-source-5).
L'art. 63 c.p.p. disciplina l'interruzione dell'esame e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese da chi non è indagato.
4. Eccezioni: Notizie e indicazioni nell'immediatezza del fatto L'art. 350, comma 5, c.p.p. (#cite-source-1) prevede un'eccezione operativa: sul luogo o nell'immediatezza del fatto, la PG può assumere notizie e indicazioni dall'indagato (anche se arrestato o fermato) senza la presenza del difensore, ma esclusivamente per: 1. Evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona. 2. Compiere attività indispensabili per evitare una grave compromissione delle indagini.
L'art. 350 comma 5 c.p.p. permette di ricevere notizie sul luogo del fatto senza difensore per fini urgenti e limitati.
Attenzione: ai sensi dell'art. 350, comma 6, c.p.p., di tali notizie ed indicazioni è vietata ogni documentazione e utilizzazione processuale (#cite-source-1).
L'art. 350 comma 6 c.p.p. vieta espressamente la documentazione e l'utilizzazione delle notizie assunte ex comma 5.
5. Orientamento giurisprudenziale sulle dichiarazioni spontanee Dalle "sommarie informazioni" (art. 350, comma 1) vanno distinte le dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p. (#cite-source-1). Secondo la giurisprudenza di legittimità: Le dichiarazioni spontanee rese senza difensore e senza avvertimenti ex art. 64 c.p.p. sono inutilizzabili in dibattimento, ma possono essere utilizzate nella fase procedimentale, nei riti a prova contratta come l'abbreviato o per l'applicazione di misure cautelari, purché emerga che siano state rese liberamente (#cite-source-10). Tuttavia, sono radicalmente inutilizzabili le dichiarazioni non verbalizzate né sottoscritte, semplicemente riportate dalla PG in un'annotazione di servizio (#cite-source-8).
L'art. 350 comma 7 c.p.p. disciplina le dichiarazioni spontanee; il regime di inutilizzabilità dibattimentale è principio generale del rito.
Conclusione operativa Per la validità delle sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p. è necessaria la compresenza di: 1. Avvertimenti preliminari ex art. 64 c.p.p. (diritto al silenzio e avviso sull'utilizzabilità). 2. Assistenza difensiva necessaria (presenza fisica del difensore di fiducia o d'ufficio). 3. Formale verbalizzazione** e sottoscrizione dell'atto.(contesto generale)
Sintesi riepilogativa dei requisiti di validità dell'atto basata sui principi generali del codice di procedura penale.
L'omissione di tali garanzie comporta l'inutilizzabilità dei contenuti dichiarativi contro l'indagato (#cite-source-2).
L'art. 64 c.p.p. (richiamato dall'art. 350) stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in caso di omissione degli avvertimenti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
