Abbreviazione dei termini a pena di decadenza ex art. 173 c.p.p.
L'istituto dell'abbreviazione dei termini nel processo penale è disciplinato dall'art. 173 c.p.p., il quale definisce il regime giuridico dei termini stabiliti a pena di decadenza e le modalità per la loro eventuale riduzione.
1. Inquadramento normativo
Ai sensi dell'art. 173 c.p.p. 1, i termini processuali si considerano stabiliti a pena di decadenza (ovvero come termini perentori) esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. La regola generale prevede che tali termini non possano essere prorogati, salvo diversa disposizione normativa 1.
Il computo di tali termini segue le regole generali dell'art. 172 c.p.p. 2, che stabilisce, tra l'altro, che nel termine non si computa il giorno o l'ora di inizio (dies a quo), mentre si computa l'ultimo giorno o l'ultima ora (dies ad quem), con proroga di diritto al giorno successivo se la scadenza cade in un giorno festivo 2.
2. Presupposti per l'abbreviazione del termine
L'art. 173, comma 3, c.p.p. 1 prevede una specifica facoltà di abbreviazione dei termini, la cui concessione non dipende da una valutazione discrezionale del giudice sui presupposti di fatto (come avviene invece per la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. 3), bensì dalla volontà della parte interessata.
I presupposti per l'abbreviazione sono i seguenti:
- Titolarità del diritto: l'abbreviazione può essere richiesta o consentita esclusivamente dalla parte a favore della quale il termine è stabilito 1.
- Manifestazione di volontà: è necessaria una dichiarazione espressa della parte.
- Requisiti formali: la dichiarazione deve essere ricevuta dalla cancelleria (o dalla segreteria dell'autorità procedente) 1.
3. Orientamenti giurisprudenziali sulla perentorietà e decadenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'importanza della qualificazione del termine come perentorio ai sensi dell'art. 173 c.p.p. per determinare gli effetti del suo mancato rispetto:
- Natura del termine: Un termine è perentorio solo se la legge lo definisce espressamente tale o vi associa una sanzione di inammissibilità o decadenza. Ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto natura perentoria ai termini per la decisione sul riesame delle misure cautelari reali, con conseguente inefficacia della misura in caso di violazione 4.
- Modalità di esercizio: Nel caso di termini stabiliti a pena di decadenza per l'esercizio di diritti potestativi (come la richiesta di partecipazione all'udienza in procedimenti camerali), la Corte ha stabilito che tali termini sono perentori ex art. 173 c.p.p. e la decadenza matura se la richiesta non è veicolata secondo il modello legale tipico 5.
- Decadenza e sanzioni: In assenza di una previsione espressa di perentorietà o di una specifica sanzione di inefficacia/decadenza, il giudice non può qualificare arbitrariamente un termine come perentorio 6.
4. Conclusione operativa
L'abbreviazione di un termine a pena di decadenza non è un provvedimento che il giudice "concede" d'ufficio o su istanza motivata da ragioni di urgenza, ma è un atto di disposizione della parte. Il giudice ne prende atto purché:
- La rinuncia al termine (o la sua riduzione) provenga dal soggetto che del termine avrebbe beneficiato.
- La volontà sia cristallizzata in un atto formale depositato o ricevuto negli uffici giudiziari competenti.
Qualora, invece, il termine sia già decorso e la parte sia incorsa in decadenza, non si potrà ricorrere all'abbreviazione, ma occorrerà verificare la sussistenza dei presupposti (caso fortuito o forza maggiore) per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. 3.
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Fonti:
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L'istituto dell'abbreviazione dei termini nel processo penale è disciplinato dall'art. 173 c.p.p., il quale definisce il regime giuridico dei termini stabiliti a pena di decadenza e le modalità per la loro eventuale riduzione.(contesto generale)
Il paragrafo introduce l'istituto e cita l'art. 173 c.p.p. in modo descrittivo e sistematico, coerente con la conoscenza giuridica generale.
1. Inquadramento normativo Ai sensi dell'art. 173 c.p.p. (#cite-source-1), i termini processuali si considerano stabiliti a pena di decadenza (ovvero come termini perentori) esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. La regola generale prevede che tali termini non possano essere prorogati, salvo diversa disposizione normativa (#cite-source-1).
Il contenuto riflette fedelmente i commi 1 e 2 dell'art. 173 c.p.p. presenti nella fonte citata.
Il computo di tali termini segue le regole generali dell'art. 172 c.p.p. (#cite-source-2), che stabilisce, tra l'altro, che nel termine non si computa il giorno o l'ora di inizio (dies a quo), mentre si computa l'ultimo giorno o l'ultima ora (dies ad quem), con proroga di diritto al giorno successivo se la scadenza cade in un giorno festivo (#cite-source-2).
Il paragrafo riporta correttamente le regole sul computo dei termini (dies a quo, dies ad quem e proroga festivi) contenute nell'art. 172 c.p.p.
2. Presupposti per l'abbreviazione del termine L'art. 173, comma 3, c.p.p. (#cite-source-1) prevede una specifica facoltà di abbreviazione dei termini, la cui concessione non dipende da una valutazione discrezionale del giudice sui presupposti di fatto (come avviene invece per la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. (#cite-source-3)), bensì dalla volontà della parte interessata.
L'attribuzione all'art. 173 comma 3 c.p.p. è corretta poiché la fonte prevede espressamente la facoltà di abbreviazione su richiesta della parte.
I presupposti per l'abbreviazione sono i seguenti: Titolarità del diritto: l'abbreviazione può essere richiesta o consentita esclusivamente dalla parte a favore della quale il termine è stabilito (#cite-source-1). Manifestazione di volontà: è necessaria una dichiarazione espressa della parte. Requisiti formali: la dichiarazione deve essere ricevuta dalla cancelleria (o dalla segreteria dell'autorità procedente) (#cite-source-1).
I requisiti indicati (titolarità, volontà e ricezione in cancelleria) trovano riscontro testuale nel comma 3 dell'art. 173 c.p.p.
3. Orientamenti giurisprudenziali sulla perentorietà e decadenza La giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'importanza della qualificazione del termine come perentorio ai sensi dell'art. 173 c.p.p. per determinare gli effetti del suo mancato rispetto: Natura del termine: Un termine è perentorio solo se la legge lo definisce espressamente tale o vi associa una sanzione di inammissibilità o decadenza. Ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto natura perentoria ai termini per la decisione sul riesame delle misure cautelari reali, con conseguente inefficacia della misura in caso di violazione (#cite-source-5). Modalità di esercizio: Nel caso di termini stabiliti a pena di decadenza per l'esercizio di diritti potestativi (come la richiesta di partecipazione all'udienza in procedimenti camerali), la Corte ha stabilito che tali termini sono perentori ex art. 173 c.p.p. e la decadenza matura se la richiesta non è veicolata secondo il modello legale tipico (#cite-source-4). Decadenza e sanzioni: In assenza di una previsione espressa di perentorietà o di una specifica sanzione di inefficacia/decadenza, il giudice non può qualificare arbitrariamente un termine come perentorio (#cite-source-8).(contesto generale)
Si tratta di una sintesi di principi giurisprudenziali generali sulla natura dei termini processuali, senza citazione di sentenze specifiche non presenti.
4. Conclusione operativa L'abbreviazione di un termine a pena di decadenza non è un provvedimento che il giudice "concede" d'ufficio o su istanza motivata da ragioni di urgenza, ma è un atto di disposizione della parte. Il giudice ne prende atto purché: 1. La rinuncia al termine (o la sua riduzione) provenga dal soggetto che del termine avrebbe beneficiato. 2. La volontà sia cristallizzata in un atto formale depositato o ricevuto negli uffici giudiziari competenti.(contesto generale)
Il paragrafo riassume la natura dell'atto come atto di disposizione della parte, fornendo una conclusione operativa basata sulla logica del sistema processuale.
Qualora, invece, il termine sia già decorso e la parte sia incorsa in decadenza, non si potrà ricorrere all'abbreviazione, ma occorrerà verificare la sussistenza dei presupposti (caso fortuito o forza maggiore) per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (#cite-source-3).
Il riferimento all'art. 175 c.p.p. per la restituzione nel termine in caso di decadenza è supportato dalla fonte 3, che menziona tale istituto.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
