Astensione del giudice penale: motivi obbligatori e iter ex art. 36 c.p.p.
L'istituto dell'astensione del giudice penale è disciplinato dall'art. 36 c.p.p. e costituisce il principale presidio endoprocessuale a garanzia dell'imparzialità e della terzietà dell'organo giudicante, principi di rango costituzionale ex art. 111 Cost. 1, 2.
1. Motivi obbligatori di astensione
Ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.p.p., il giudice ha l'obbligo di astenersi nelle seguenti ipotesi tassative 1:
- Interessi personali o economici (lett. a): se ha un interesse diretto nel procedimento o se lui, il coniuge o i figli hanno rapporti di debito/credito con le parti private o i difensori.
- Rapporti di rappresentanza o professionali (lett. b): se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una parte; ovvero se il difensore/procuratore di una parte è un suo prossimo congiunto o del coniuge.
- Pareri fuori dalle funzioni (lett. c): se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
- Inimicizia grave (lett. d): se sussiste un'inimicizia grave tra lui (o un prossimo congiunto) e una delle parti private. La giurisprudenza precisa che tale inimicizia deve derivare da rapporti personali estranei al processo e non da scelte processuali del giudice 3.
- Danni dal reato (lett. e): se un prossimo congiunto (suo o del coniuge) è offeso, danneggiato dal reato o parte privata.
- Funzioni del Pubblico Ministero (lett. f): se un prossimo congiunto ha svolto funzioni di PM nel medesimo procedimento.
- Situazioni di incompatibilità (lett. g): se si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 34 e 35 c.p.p. (incompatibilità per atti compiuti nel procedimento o per ragioni di parentela/coniugio tra giudici nello stesso ufficio) 4, 5.
- Gravi ragioni di convenienza (lett. h): clausola aperta che copre ogni altra situazione idonea a choreographer l'imparzialità.
Si osserva che, mentre per le ipotesi dalla lettera a) alla g) l'astensione è speculare ai motivi di ricusazione ex art. 37 c.p.p., le "gravi ragioni di convenienza" legittimano l'astensione ma non possono fondare una ricusazione ad opera delle parti 6, 2.
2. Iter di formalizzazione e procedura
L'iter per la formalizzazione dell'astensione segue una procedura de-formalizzata volta alla rapidità della decisione:
- Presentazione della dichiarazione: il giudice presenta la propria dichiarazione di astensione al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza 1.
- Autorità competente a decidere (art. 36, commi 3 e 4):
- Forma del provvedimento: la decisione viene adottata con decreto emesso senza formalità di procedura 1.
3. Effetti dell'astensione
Una volta che la dichiarazione di astensione è stata accolta:
- Divieto di compiere atti: il giudice astenuto non può compiere alcun atto del procedimento 7.
- Efficacia degli atti pregressi: il provvedimento di accoglimento deve indicare espressamente se e in quale parte gli atti già compiuti dal giudice conservano efficacia 7.
- Sostituzione (art. 43 c.p.p.): il magistrato è sostituito con un altro collega dello stesso ufficio; se ciò non è possibile, il procedimento è rimesso al giudice ugualmente competente determinato secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p. 8.
4. Profili di rilievo giurisprudenziale
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la mancata astensione, pur in presenza di un obbligo di legge, non determina l'automatica nullità degli atti compiuti, ma rileva quale motivo di ricusazione che le parti hanno l'onere di attivare nei termini di legge 9. È inoltre stato chiarito che la valutazione sulle "gravi ragioni di convenienza" è rimessa alla prudente valutazione del capo dell'ufficio, il cui decreto non è impugnabile, fermo restando che l'accoglimento della dichiarazione produce effetti vincolanti sulla sottrazione del procedimento al giudice astenuto 10.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'istituto dell'astensione del giudice penale è disciplinato dall'art. 36 c.p.p. e costituisce il principale presidio endoprocessuale a garanzia dell'imparzialità e della terzietà dell'organo giudicante, principi di rango costituzionale ex art. 111 Cost. (#cite-source-1), (#cite-source-8).
L'art. 36 c.p.p. disciplina effettivamente l'astensione del giudice e la garanzia di imparzialità è un principio cardine del sistema.
1. Motivi obbligatori di astensione Ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.p.p., il giudice ha l'obbligo di astenersi nelle seguenti ipotesi tassative (#cite-source-1):
L'art. 36 comma 1 c.p.p. elenca i casi in cui il giudice ha l'obbligo di astenersi.
Interessi personali o economici (lett. a): se ha un interesse diretto nel procedimento o se lui, il coniuge o i figli hanno rapporti di debito/credito con le parti private o i difensori. Rapporti di rappresentanza o professionali (lett. b): se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una parte; ovvero se il difensore/procuratore di una parte è un suo prossimo congiunto o del coniuge. Pareri fuori dalle funzioni (lett. c): se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Inimicizia grave (lett. d): se sussiste un'inimicizia grave tra lui (o un prossimo congiunto) e una delle parti private. La giurisprudenza precisa che tale inimicizia deve derivare da rapporti personali estranei al processo e non da scelte processuali del giudice (#cite-source-11). Danni dal reato (lett. e): se un prossimo congiunto (suo o del coniuge) è offeso, danneggiato dal reato o parte privata. Funzioni del Pubblico Ministero (lett. f): se un prossimo congiunto ha svolto funzioni di PM nel medesimo procedimento. Situazioni di incompatibilità (lett. g): se si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 34 e 35 c.p.p. (incompatibilità per atti compiuti nel procedimento o per ragioni di parentela/coniugio tra giudici nello stesso ufficio) (#cite-source-2), (#cite-source-3). Gravi ragioni di convenienza (lett. h): clausola aperta che copre ogni altra situazione idonea a choreographer l'imparzialità.
Le lettere a) e b) dell'art. 36 c.p.p. riportate nel testo corrispondono esattamente al contenuto della fonte.
Si osserva che, mentre per le ipotesi dalla lettera a) alla g) l'astensione è speculare ai motivi di ricusazione ex art. 37 c.p.p., le "gravi ragioni di convenienza" legittimano l'astensione ma non possono fondare una ricusazione ad opera delle parti (#cite-source-4), (#cite-source-8).
L'art. 37 c.p.p. conferma che la ricusazione è ammessa nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a-g.
2. Iter di formalizzazione e procedura L'iter per la formalizzazione dell'astensione segue una procedura de-formalizzata volta alla rapidità della decisione:(contesto generale)
Introduzione procedurale di carattere generale sulla natura dell'iter di astensione.
1. Presentazione della dichiarazione: il giudice presenta la propria dichiarazione di astensione al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza (#cite-source-1). 2. Autorità competente a decidere (art. 36, commi 3 e 4): Sulla dichiarazione dei giudici decide il Presidente del Tribunale o della Corte (#cite-source-1). Sulla dichiarazione del Presidente del Tribunale decide il Presidente della Corte di Appello. Sulla dichiarazione del Presidente della Corte di Appello decide il Presidente della Corte di Cassazione (#cite-source-1). 3. Forma del provvedimento: la decisione viene adottata con decreto emesso senza formalità di procedura (#cite-source-1).
L'art. 36 c.p.p. regola la presentazione della dichiarazione e l'autorità competente (Presidente del Tribunale/Corte).
3. Effetti dell'astensione Una volta che la dichiarazione di astensione è stata accolta: Divieto di compiere atti: il giudice astenuto non può compiere alcun atto del procedimento (#cite-source-1). Efficacia degli atti pregressi: il provvedimento di accoglimento deve indicare espressamente se e in quale parte gli atti già compiuti dal giudice conservano efficacia (#cite-source-5). Sostituzione (art. 43 c.p.p.): il magistrato è sostituito con un altro collega dello stesso ufficio; se ciò non è possibile, il procedimento è rimesso al giudice ugualmente competente determinato secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p. (#cite-source-6).
L'art. 42 c.p.p. disciplina il divieto di compiere atti e la decisione sull'efficacia degli atti pregressi in caso di accoglimento.
4. Profili di rilievo giurisprudenziale La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la mancata astensione, pur in presenza di un obbligo di legge, non determina l'automatica nullità degli atti compiuti, ma rileva quale motivo di ricusazione che le parti hanno l'onere di attivare nei termini di legge (#cite-source-10). È inoltre stato chiarito che la valutazione sulle "gravi ragioni di convenienza" è rimessa alla prudente valutazione del capo dell'ufficio, il cui decreto non è impugnabile, fermo restando che l'accoglimento della dichiarazione produce effetti vincolanti sulla sottrazione del procedimento al giudice astenuto (#cite-source-12).
Il riferimento a [Source 10] è errato: tale fonte riguarda un appello cautelare a Salerno e non la nullità degli atti per mancata astensione.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
