Atti garantiti: preavviso e assistenza del difensore ex art. 364 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 364 c.p.p., il Pubblico Ministero è tenuto a osservare specifici obblighi di preavviso e garanzie partecipative quando procede al compimento di determinati atti di indagine che richiedono la presenza del difensore, al fine di salvaguardare il diritto di difesa dell'indagato 1.
1. Atti soggetti a preavviso (Art. 364, comma 1 e 3)
Il Pubblico Ministero deve dare avviso al difensore almeno 24 ore prima del compimento dei seguenti atti 1:
- Interrogatorio dell'indagato;
- Ispezione (cui deve partecipare l'indagato o anche ispezioni a cui non deve partecipare, salvo deroghe per urgenza);
- Individuazione di persone;
- Confronto cui partecipi la persona sottoposta alle indagini.
Per tali atti, l'indagato deve essere invitato a presentarsi a norma dell'art. 375 c.p.p. 1. Se l'indagato è privo di un difensore di fiducia, gli deve essere comunicata la nomina di un difensore d'ufficio, ricordandogli comunque la facoltà di nominarne uno di fiducia 1, 2, 3.
2. Atti senza obbligo di preavviso (Artt. 365 e 356 c.p.p.)
Esistono atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere, ma per i quali non è previsto il preavviso, data la natura a "sorpresa" dell'atto:
- Perquisizioni e sequestri compiuti dal PM 4. In questo caso, se l'indagato è presente, il PM gli chiede se è assistito da un difensore di fiducia e, in mancanza, designa un difensore d'ufficio 4.
- Atti di polizia giudiziaria d'iniziativa, come perquisizioni (art. 352 c.p.p.) o accertamenti urgenti sui luoghi/cose (art. 354 c.p.p.) 5.
3. Deroghe per assoluta urgenza (Art. 364, comma 5)
Il PM può procedere agli atti garantiti (interrogatorio, ispezione, individuazione, confronto) prima del termine di 24 ore qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova 1. In tali casi:
- Deve essere dato avviso al difensore tempestivamente e senza ritardo 1.
- Il PM deve indicare specificamente nel verbale, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso 1.
- L'avviso può essere omesso del tutto solo per le ispezioni, se vi è rischio di alterazione delle tracce del reato, fermo restando il diritto del difensore di intervenire se ne viene a conoscenza 1.
4. Diritti partecipativi del difensore
Durante il compimento degli atti, il difensore gode dei seguenti diritti:
- Diritto di assistenza: il difensore ha sempre diritto di assistere agli atti indicati, anche in caso di urgenza 1.
- Facoltà di formulare istanze: il difensore può presentare al PM richieste, osservazioni e riserve, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale 1, 4.
- Accesso agli atti: i verbali degli atti cui il difensore ha diritto di assistere devono essere depositati in segreteria entro 3 giorni (salvo ritardo motivato fino a 30 giorni), con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia nei 5 giorni successivi 6.
5. Regime delle nullità
L'omissione dell'avviso per un atto garantito configura una nullità a regime intermedio (art. 178 lett. c c.p.p. 7 e art. 180 c.p.p. 8). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di campionatura di sostanze stupefacenti per difetto di avviso ex art. 364 c.p.p. rende inutilizzabili i risultati dell'accertamento tecnico sul quantitativo (Cass. n. 468/2022 9). Allo stesso modo, le dichiarazioni rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore in atti garantiti sono colpite da inutilizzabilità (Cass. n. 45272/2022 10).
Dati da raccogliere:
- Verificare se è stata notificata l'informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis c.p.p. 2.
- Accertare se nel verbale dell'atto compiuto d'urgenza sono indicati i motivi della deroga al preavviso 1.
- Verificare la tempestività del deposito dei verbali in segreteria per l'esercizio del diritto di copia 6.
Articoli citati: art. 364 c.p.p., art. 369-bis c.p.p., art. 97 c.p.p., art. 365 c.p.p., art. 356 c.p.p., art. 366 c.p.p., art. 178 c.p.p., art. 180 c.p.p.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Ai sensi dell'art. 364 c.p.p., il Pubblico Ministero è tenuto a osservare specifici obblighi di preavviso e garanzie partecipative quando procede al compimento di determinati atti di indagine che richiedono la presenza del difensore, al fine di salvaguardare il diritto di difesa dell'indagato (#cite-source-1).
L'art. 364 c.p.p. disciplina effettivamente gli obblighi di preavviso e le garanzie partecipative del difensore per determinati atti di indagine.
1. Atti soggetti a preavviso (Art. 364, comma 1 e 3) Il Pubblico Ministero deve dare avviso al difensore almeno 24 ore prima del compimento dei seguenti atti (#cite-source-1): Interrogatorio dell'indagato; Ispezione (cui deve partecipare l'indagato o anche ispezioni a cui non deve partecipare, salvo deroghe per urgenza); Individuazione di persone; Confronto cui partecipi la persona sottoposta alle indagini.
L'art. 364, commi 1 e 3, elenca l'interrogatorio, l'ispezione, l'individuazione e il confronto come atti soggetti a preavviso di 24 ore.
Per tali atti, l'indagato deve essere invitato a presentarsi a norma dell'art. 375 c.p.p. (#cite-source-1). Se l'indagato è privo di un difensore di fiducia, gli deve essere comunicata la nomina di un difensore d'ufficio, ricordandogli comunque la facoltà di nominarne uno di fiducia (#cite-source-1), (#cite-source-2), (#cite-source-7).
Il richiamo agli artt. 364, 375, 369-bis e 97 c.p.p. è corretto riguardo all'invito a presentarsi e alla nomina del difensore d'ufficio.
2. Atti senza obbligo di preavviso (Artt. 365 e 356 c.p.p.) Esistono atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere, ma per i quali non è previsto il preavviso, data la natura a "sorpresa" dell'atto: Perquisizioni e sequestri compiuti dal PM (#cite-source-3). In questo caso, se l'indagato è presente, il PM gli chiede se è assistito da un difensore di fiducia e, in mancanza, designa un difensore d'ufficio (#cite-source-3). Atti di polizia giudiziaria d'iniziativa, come perquisizioni (art. 352 c.p.p.) o accertamenti urgenti sui luoghi/cose (art. 354 c.p.p.) (#cite-source-4).
L'art. 365 c.p.p. conferma che per perquisizioni e sequestri il difensore ha diritto di assistere senza preavviso.
3. Deroghe per assoluta urgenza (Art. 364, comma 5) Il PM può procedere agli atti garantiti (interrogatorio, ispezione, individuazione, confronto) prima del termine di 24 ore qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova (#cite-source-1). In tali casi: Deve essere dato avviso al difensore tempestivamente e senza ritardo (#cite-source-1). Il PM deve indicare specificamente nel verbale, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso (#cite-source-1). L'avviso può essere omesso del tutto solo per le ispezioni, se vi è rischio di alterazione delle tracce del reato, fermo restando il diritto del difensore di intervenire se ne viene a conoscenza (#cite-source-1).
L'art. 364 c.p.p. (sebbene il comma 5 non sia integralmente riportato nel chunk, il contesto del comma 4 lo introduce) regola le deroghe per urgenza.
4. Diritti partecipativi del difensore Durante il compimento degli atti, il difensore gode dei seguenti diritti: Diritto di assistenza: il difensore ha sempre diritto di assistere agli atti indicati, anche in caso di urgenza (#cite-source-1). Facoltà di formulare istanze: il difensore può presentare al PM richieste, osservazioni e riserve, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale (#cite-source-1), (#cite-source-3). Accesso agli atti: i verbali degli atti cui il difensore ha diritto di assistere devono essere depositati in segreteria entro 3 giorni (salvo ritardo motivato fino a 30 giorni), con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia nei 5 giorni successivi (#cite-source-8).
L'art. 364 c.p.p. stabilisce il diritto del difensore di assistere agli atti indicati; la facoltà di formulare istanze è un principio generale del diritto di difesa.
5. Regime delle nullità L'omissione dell'avviso per un atto garantito configura una nullità a regime intermedio (art. 178 lett. c c.p.p. (#cite-source-5) e art. 180 c.p.p. (#cite-source-6)). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di campionatura di sostanze stupefacenti per difetto di avviso ex art. 364 c.p.p. rende inutilizzabili i risultati dell'accertamento tecnico sul quantitativo (Cass. n. 468/2022 (#cite-source-16)). Allo stesso modo, le dichiarazioni rese dall'indagato senza l'assistenza del difensore in atti garantiti sono colpite da inutilizzabilità (Cass. n. 45272/2022 (#cite-source-17)).
L'art. 178 lett. c) e l'art. 180 c.p.p. disciplinano le nullità di ordine generale a regime intermedio relative all'assistenza dell'imputato.
Dati da raccogliere: Verificare se è stata notificata l'informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis c.p.p. (#cite-source-2). Accertare se nel verbale dell'atto compiuto d'urgenza sono indicati i motivi della deroga al preavviso (#cite-source-1). * Verificare la tempestività del deposito dei verbali in segreteria per l'esercizio del diritto di copia (#cite-source-8).
I riferimenti agli artt. 369-bis, 364 e 366 c.p.p. (deposito atti) sono coerenti con le fonti fornite.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
