Altri casi di ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c.
L'art. 362 c.p.c. disciplina ipotesi peculiari di ricorso in Cassazione che si affiancano ai motivi ordinari previsti dall'art. 360 c.p.c. 1, 2. Tale norma costituisce la declinazione processuale del principio costituzionale sancito dall'art. 111, comma 8, Cost., che limita il sindacato della Suprema Corte sulle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai soli "motivi inerenti alla giurisdizione" 3.
Di seguito il dettaglio dei casi espressamente previsti:
1. Decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
Il comma 1 dell'art. 362 c.p.c. stabilisce che le decisioni pronunciate in grado d'appello o in unico grado dal Consiglio di Stato o dalla Corte dei conti possono essere impugnate con ricorso in Cassazione esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione 1.
- Ambito di applicazione: si applica anche alle sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 4.
- Limiti del sindacato: le Sezioni Unite non possono sindacare la violazione di legge o il difetto di motivazione (vizi di merito), ma solo verificare se il giudice speciale abbia invaso la sfera riservata al legislatore o ad altro giudice, o se abbia negato la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che essa spettasse ad altri 5, 6.
- Rinvio esterno: il Codice del Processo Amministrativo conferma tale previsione all'art. 110, ammettendo il ricorso per i soli motivi di giurisdizione 7.
2. Conflitti di attribuzione
Il comma 2 dell'art. 362 c.p.c. prevede la possibilità di ricorrere in ogni tempo alla Cassazione per denunciare i conflitti negativi di attribuzione tra la Pubblica Amministrazione e il giudice ordinario 1. Questo strumento è volto a risolvere le situazioni in cui sia la P.A. che l'autorità giudiziaria neghino la propria competenza a decidere su una determinata materia.
3. Conflitti di giurisdizione tra giudici speciali
Sempre ai sensi del comma 2, è ammesso il ricorso per i conflitti di giurisdizione che insorgano tra giudici speciali (es. tra Consiglio di Stato e Corte dei conti) oppure tra un giudice speciale e il giudice ordinario 1.
Quadro sistematico e strumenti correlati
- Regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c.): mentre l'art. 362 riguarda l'impugnazione di sentenze già emesse, l'art. 41 consente a ciascuna parte di chiedere alle Sezioni Unite la risoluzione della questione di giurisdizione finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado 8.
- Rilevabilità (art. 37 c.p.c.): il difetto di giurisdizione del giudice ordinario verso i giudici speciali è rilevabile d'ufficio solo in primo grado; nei gradi successivi può essere esaminato solo se oggetto di specifico motivo di impugnazione 9, 10.
- Esito della decisione (art. 382 c.p.c.): quando la Cassazione decide su tali ricorsi, statuisce sulla giurisdizione determinando, se necessario, il giudice competente o cassando senza rinvio qualora nessun giudice abbia giurisdizione 11.
Aggiornamento Riforma Cartabia
Si segnala che l'art. 362 c.p.c. è stato recentemente integrato prevedendo che le decisioni del giudice ordinario passate in giudicato possano essere impugnate per revocazione (ex art. 391-quater c.p.c.) qualora il loro contenuto sia stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione 1.
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Fonti:
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L'art. 362 c.p.c. disciplina ipotesi peculiari di ricorso in Cassazione che si affiancano ai motivi ordinari previsti dall'art. 360 c.p.c. (#cite-source-1), (#cite-source-2). Tale norma costituisce la declinazione processuale del principio costituzionale sancito dall'art. 111, comma 8, Cost., che limita il sindacato della Suprema Corte sulle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai soli "motivi inerenti alla giurisdizione" (#cite-source-3).
Il paragrafo descrive correttamente l'art. 362 c.p.c. e il suo rapporto sistematico con l'art. 111 Cost. (comma 8), bench) la fonte 3 sia troncata.
Di seguito il dettaglio dei casi espressamente previsti:(contesto generale)
Frase di raccordo puramente introduttiva senza contenuti fattuali o normativi specifici.
1. Decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti Il comma 1 dell'art. 362 c.p.c. stabilisce che le decisioni pronunciate in grado d'appello o in unico grado dal Consiglio di Stato o dalla Corte dei conti possono essere impugnate con ricorso in Cassazione esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione (#cite-source-1). Ambito di applicazione: si applica anche alle sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (#cite-source-16). Limiti del sindacato: le Sezioni Unite non possono sindacare la violazione di legge o il difetto di motivazione (vizi di merito), ma solo verificare se il giudice speciale abbia invaso la sfera riservata al legislatore o ad altro giudice, o se abbia negato la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che essa spettasse ad altri (#cite-source-14), (#cite-source-15). Rinvio esterno: il Codice del Processo Amministrativo conferma tale previsione all'art. 110, ammettendo il ricorso per i soli motivi di giurisdizione (#cite-source-7).
L'art. 362 comma 1 c.p.c. citato nella Fonte 1 conferma il ricorso per motivi di giurisdizione contro Consiglio di Stato e Corte dei conti.
2. Conflitti di attribuzione Il comma 2 dell'art. 362 c.p.c. prevede la possibilità di ricorrere in ogni tempo alla Cassazione per denunciare i conflitti negativi di attribuzione tra la Pubblica Amministrazione e il giudice ordinario (#cite-source-1). Questo strumento è volto a risolvere le situazioni in cui sia la P.A. che l'autorità giudiziaria neghino la propria competenza a decidere su una determinata materia.
Il comma 2 dell'art. 362 c.p.c. nella Fonte 1 prevede espressamente il ricorso per conflitti negativi di attribuzione tra P.A. e G.O.
3. Conflitti di giurisdizione tra giudici speciali Sempre ai sensi del comma 2, è ammesso il ricorso per i conflitti di giurisdizione che insorgano tra giudici speciali (es. tra Consiglio di Stato e Corte dei conti) oppure tra un giudice speciale e il giudice ordinario (#cite-source-1).
Il comma 2 dell'art. 362 c.p.c. (Fonte 1) disciplina i conflitti di giurisdizione tra giudici speciali o tra giudice speciale e ordinario.
Quadro sistematico e strumenti correlati Regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c.): mentre l'art. 362 riguarda l'impugnazione di sentenze già emesse, l'art. 41 consente a ciascuna parte di chiedere alle Sezioni Unite la risoluzione della questione di giurisdizione finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado (#cite-source-4). Rilevabilità (art. 37 c.p.c.): il difetto di giurisdizione del giudice ordinario verso i giudici speciali è rilevabile d'ufficio solo in primo grado; nei gradi successivi può essere esaminato solo se oggetto di specifico motivo di impugnazione (#cite-source-5), (#cite-source-10). Esito della decisione (art. 382 c.p.c.): quando la Cassazione decide su tali ricorsi, statuisce sulla giurisdizione determinando, se necessario, il giudice competente o cassando senza rinvio qualora nessun giudice abbia giurisdizione (#cite-source-6).
Il paragrafo riporta correttamente il contenuto dell'art. 41 c.p.c. sul regolamento di giurisdizione come previsto nella Fonte 4.
Aggiornamento Riforma Cartabia Si segnala che l'art. 362 c.p.c. è stato recentemente integrato prevedendo che le decisioni del giudice ordinario passate in giudicato possano essere impugnate per revocazione (ex art. 391-quater c.p.c.) qualora il loro contenuto sia stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione (#cite-source-1).
La Fonte 1 riporta testualmente l'aggiornamento relativo alla revocazione ex art. 391-quater per contrasto con la Corte EDU.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
