Ricorso per cassazione: sentenze impugnabili e motivi ex art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esperibile contro specifiche tipologie di provvedimenti e per motivi tassativamente elencati dalla legge. La disciplina fondamentale è dettata dall'art. 360 c.p.c. 1, integrata dalle previsioni costituzionali sul giusto processo e sull'impugnabilità dei provvedimenti limitativi della libertà personale 2.
Di seguito l'analisi dei provvedimenti impugnabili e dei motivi ammessi.
1. Provvedimenti impugnabili
Ai sensi dell'art. 360 c.p.c. 1, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
- Sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado;
- Sentenze pronunciate in primo grado, qualora le parti si accordino per omettere l'appello ("ricorso per saltum"), limitatamente al motivo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n. 3 dell'art. 360 c.p.c.) 1, 3;
- Sentenze non definitive: la parte soccombente può scegliere di proporre ricorso immediato oppure di fare riserva facoltativa di ricorso, differendo l'impugnazione al momento della pronuncia della sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 361 c.p.c. 4.
Inoltre, l'art. 111 della Costituzione 2 garantisce sempre il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali (c.d. ricorso straordinario), ad eccezione delle sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
2. I motivi di ricorso (Art. 360, comma 1, c.p.c.)
Il ricorso può essere proposto esclusivamente per i cinque motivi tassativi indicati dall'art. 360 c.p.c. 1:
- Motivi attinenti alla giurisdizione (n. 1): per contestare la spettanza della controversia al giudice ordinario o a un giudice speciale 1, 2.
- Violazione delle norme sulla competenza (n. 2): quando non è prescritto il regolamento di competenza 1.
- Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (n. 3): riguarda l'errore nell'individuazione o nell'interpretazione della norma applicabile alla fattispecie 1, 5.
- Nullità della sentenza o del procedimento (n. 4): per errori in procedendo, come la mancanza di requisiti essenziali della sentenza o la violazione di norme processuali 1, 6. In tale ambito, le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che è possibile denunciare il c.d. "travisamento della prova" (errore percettivo sul contenuto oggettivo dell'informazione probatoria) come violazione dell'art. 115 c.p.c. tramite questo motivo 7.
- Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (n. 5): si riferisce a un vizio di motivazione riguardante un fatto storico e non una questione di diritto 1, 8.
3. Filtri di ammissibilità e particolarità
L'accesso alla Suprema Corte è limitato dai filtri previsti dall'art. 360-bis c.p.c. 9, secondo cui il ricorso è inammissibile se:
- Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento;
- La censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo è manifestamente infondata.
Si segnala infine l'istituto del principio di diritto nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.), che permette al Procuratore generale di chiedere l'enunciazione di un principio di diritto anche su provvedimenti non ricorribili o quando le parti abbiano rinunciato al ricorso, al fine di garantire la funzione nomofilattica della Corte 10.
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Fonti:
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Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esperibile contro specifiche tipologie di provvedimenti e per motivi tassativamente elencati dalla legge. La disciplina fondamentale è dettata dall'art. 360 c.p.c. (#cite-source-1), integrata dalle previsioni costituzionali sul giusto processo e sull'impugnabilità dei provvedimenti limitativi della libertà personale (#cite-source-2).
Il paragrafo descrive correttamente la natura del ricorso per cassazione e cita l'art. 360 c.p.c. presente nella fonte.
Di seguito l'analisi dei provvedimenti impugnabili e dei motivi ammessi.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di raccordo che non contiene dati specifici o affermazioni che necessitano di grounding.
1. Provvedimenti impugnabili Ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (#cite-source-1), possono essere impugnate con ricorso per cassazione: Sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado; Sentenze pronunciate in primo grado, qualora le parti si accordino per omettere l'appello ("ricorso per saltum"), limitatamente al motivo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n. 3 dell'art. 360 c.p.c.) (#cite-source-1), (#cite-source-7); Sentenze non definitive: la parte soccombente può scegliere di proporre ricorso immediato oppure di fare riserva facoltativa di ricorso, differendo l'impugnazione al momento della pronuncia della sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 361 c.p.c. (#cite-source-4).
L'elenco dei provvedimenti impugnabili (sentenze d'appello o unico grado) corrisponde al contenuto dell'art. 360 c.p.c. citato.
Inoltre, l'art. 111 della Costituzione (#cite-source-2) garantisce sempre il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali (c.d. ricorso straordinario), ad eccezione delle sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Il paragrafo riporta correttamente il principio del ricorso straordinario per violazione di legge ex art. 111 Cost. presente nella fonte.
2. I motivi di ricorso (Art. 360, comma 1, c.p.c.) Il ricorso può essere proposto esclusivamente per i cinque motivi tassativi indicati dall'art. 360 c.p.c. (#cite-source-1):
L'affermazione sulla tassatività dei motivi e il richiamo all'art. 360 c.p.c. trova riscontro diretto nella fonte 1.
1. Motivi attinenti alla giurisdizione (n. 1): per contestare la spettanza della controversia al giudice ordinario o a un giudice speciale (#cite-source-1), (#cite-source-2). 2. Violazione delle norme sulla competenza (n. 2): quando non è prescritto il regolamento di competenza (#cite-source-1). 3. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (n. 3): riguarda l'errore nell'individuazione o nell'interpretazione della norma applicabile alla fattispecie (#cite-source-1), (#cite-source-12). 4. Nullità della sentenza o del procedimento (n. 4): per errori in procedendo, come la mancanza di requisiti essenziali della sentenza o la violazione di norme processuali (#cite-source-1), (#cite-source-11). In tale ambito, le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che è possibile denunciare il c.d. "travisamento della prova" (errore percettivo sul contenuto oggettivo dell'informazione probatoria) come violazione dell'art. 115 c.p.c. tramite questo motivo (#cite-source-8). 5. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (n. 5): si riferisce a un vizio di motivazione riguardante un fatto storico e non una questione di diritto (#cite-source-1), (#cite-source-10).
I motivi elencati (giurisdizione, competenza, violazione di legge) corrispondono ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 360 c.p.c. citato.
3. Filtri di ammissibilità e particolarità L'accesso alla Suprema Corte è limitato dai filtri previsti dall'art. 360-bis c.p.c. (#cite-source-3), secondo cui il ricorso è inammissibile se: Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento; La censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo è manifestamente infondata.
Il contenuto relativo all'inammissibilità per conformità alla giurisprudenza o infondatezza del giusto processo è fedele all'art. 360-bis c.p.c.
Si segnala infine l'istituto del principio di diritto nell'interesse della legge** (art. 363 c.p.c.), che permette al Procuratore generale di chiedere l'enunciazione di un principio di diritto anche su provvedimenti non ricorribili o quando le parti abbiano rinunciato al ricorso, al fine di garantire la funzione nomofilattica della Corte (#cite-source-6).
La descrizione del principio di diritto nell'interesse della legge e il ruolo del Procuratore generale corrispondono all'art. 363 c.p.c.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
