Rimessione del processo: presupposti e applicazione dell'art. 48 c.p.p.
L'art. 48 c.p.p. disciplina la decisione della Corte di Cassazione sulla richiesta di rimessione del processo, un istituto di carattere eccezionale che comporta lo spostamento del processo di merito da un ufficio giudiziario a un altro per garantire l'imparzialità e la serenità del giudizio 1, 2.
1. Inquadramento normativo
La rimessione, prevista dall'art. 45 c.p.p., può essere richiesta in ogni stato e grado del processo di merito quando "gravi situazioni locali" pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, la sicurezza o l'incolumità pubblica, ovvero determinano motivi di legittimo sospetto 3. L'art. 48 c.p.p. costituisce la norma procedurale che regola la fase decisoria dinanzi alla Suprema Corte 1.
2. Procedura e modalità di decisione
Ai sensi dell'art. 48 c.p.p., la Corte di Cassazione decide in camera di consiglio seguendo le forme dell'art. 127 c.p.p. 1, 4. Il procedimento prevede i seguenti passaggi:
- Informazioni e inammissibilità: La Corte può assumere, se necessario, opportune informazioni. Se il Presidente rileva una causa di inammissibilità, dispone che si proceda a norma dell'art. 610, comma 1 c.p.p. 1.
- Assegnazione: L'assegnazione della richiesta alle Sezioni Unite o a una sezione diversa da quella apposita deve essere immediatamente comunicata al giudice che procede 1.
- Sospensione del processo: La presentazione della richiesta non sospende automaticamente il processo, ma il giudice di merito o la stessa Cassazione possono disporla con ordinanza 5. La sospensione è obbligatoria prima delle conclusioni o della discussione se la richiesta è stata assegnata alle Sezioni Unite o a sezione diversa da quella prevista dall'art. 610 comma 1 c.p.p. 5.
3. Effetti della decisione
- Accoglimento: L'ordinanza di accoglimento è comunicata al giudice procedente e a quello designato secondo i criteri dell'art. 11 c.p.p. 1. Il giudice designato deve procedere alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente, se richiesto dalle parti e se non si tratta di atti irripetibili 1.
- Rigetto o inammissibilità: In caso di esito negativo, le parti private possono essere condannate al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (da 1.000 a 5.000 euro, aumentabile fino al doppio) 1. La richiesta può essere riproposta solo se fondata su elementi nuovi 6.
4. Orientamenti giurisprudenziali recenti
La giurisprudenza di legittimità ha precisato alcuni aspetti cruciali sull'applicazione dell'art. 48 c.p.p.:
- Natura dell'istituto: Essendo una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, le disposizioni sulla rimessione devono essere interpretate restrittivamente 2. Le "gravi situazioni locali" devono essere esterne alla dialettica processuale e riguardare l'ambiente territoriale 2, 7.
- Spese processuali (Contrasto risolto): È emerso un recente contrasto in ordine alla condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità. Mentre un orientamento passato le riteneva applicabili ex art. 616 c.p.p. 8, le pronunce più recenti della Cass. pen. sez. VI, n. 43540/2023 8 e della Cass. pen. sez. V, n. 31708/2024 9 escludono la condanna alle spese, poiché l'art. 48 comma 6 c.p.p. prevede solo la sanzione pecuniaria e la rimessione non è considerata un mezzo di impugnazione 9, 10. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con le ordinanze n. 37824/2025 11 e n. 37825/2025 7 per definire la questione.
- Imparzialità: Il legittimo sospetto deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non singoli magistrati, per i quali operano gli istituti dell'astensione o della ricusazione 8, 9.
Conclusione operativa
L'art. 48 c.p.p. funge da "filtro" e regolatore della translatio iudicii. Per una corretta applicazione, la richiesta deve rispettare le forme dell'art. 46 c.p.p. (deposito e notifica entro 7 giorni) 12, pena l'inammissibilità 1. L'orientamento prevalente esclude oggi che, oltre alla sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende, l'istante debba rifondere le spese processuali in caso di rigetto 9, 10.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'art. 48 c.p.p. disciplina la decisione della Corte di Cassazione sulla richiesta di rimessione del processo, un istituto di carattere eccezionale che comporta lo spostamento del processo di merito da un ufficio giudiziario a un altro per garantire l'imparzialità e la serenità del giudizio (#cite-source-1), (#cite-source-8).
L'art. 48 c.p.p. disciplina effettivamente la decisione della Cassazione sulla rimessione, come confermato dal testo della norma.
1. Inquadramento normativo La rimessione, prevista dall'art. 45 c.p.p., può essere richiesta in ogni stato e grado del processo di merito quando "gravi situazioni locali" pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, la sicurezza o l'incolumità pubblica, ovvero determinano motivi di legittimo sospetto (#cite-source-2). L'art. 48 c.p.p. costituisce la norma procedurale che regola la fase decisoria dinanzi alla Suprema Corte (#cite-source-1).
Il paragrafo riporta fedelmente il contenuto dell'art. 45 c.p.p. riguardo ai presupposti della rimessione.
2. Procedura e modalità di decisione Ai sensi dell'art. 48 c.p.p., la Corte di Cassazione decide in camera di consiglio seguendo le forme dell'art. 127 c.p.p. (#cite-source-1), (#cite-source-6). Il procedimento prevede i seguenti passaggi: Informazioni e inammissibilità: La Corte può assumere, se necessario, opportune informazioni. Se il Presidente rileva una causa di inammissibilità, dispone che si proceda a norma dell'art. 610, comma 1 c.p.p. (#cite-source-1). Assegnazione: L'assegnazione della richiesta alle Sezioni Unite o a una sezione diversa da quella apposita deve essere immediatamente comunicata al giudice che procede (#cite-source-1). Sospensione del processo: La presentazione della richiesta non sospende automaticamente il processo, ma il giudice di merito o la stessa Cassazione possono disporla con ordinanza (#cite-source-4). La sospensione è obbligatoria prima delle conclusioni o della discussione se la richiesta è stata assegnata alle Sezioni Unite o a sezione diversa da quella prevista dall'art. 610 comma 1 c.p.p. (#cite-source-4).
L'art. 48 c.p.p. comma 1 richiama espressamente l'art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio.
3. Effetti della decisione Accoglimento: L'ordinanza di accoglimento è comunicata al giudice procedente e a quello designato secondo i criteri dell'art. 11 c.p.p. (#cite-source-1). Il giudice designato deve procedere alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente, se richiesto dalle parti e se non si tratta di atti irripetibili (#cite-source-1). Rigetto o inammissibilità: In caso di esito negativo, le parti private possono essere condannate al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (da 1.000 a 5.000 euro, aumentabile fino al doppio) (#cite-source-1). La richiesta può essere riproposta solo se fondata su elementi nuovi (#cite-source-5).
L'art. 48 comma 4 disciplina la comunicazione dell'ordinanza di accoglimento al giudice procedente e a quello designato.
4. Orientamenti giurisprudenziali recenti La giurisprudenza di legittimità ha precisato alcuni aspetti cruciali sull'applicazione dell'art. 48 c.p.p.: Natura dell'istituto: Essendo una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, le disposizioni sulla rimessione devono essere interpretate restrittivamente (#cite-source-8). Le "gravi situazioni locali" devono essere esterne alla dialettica processuale e riguardare l'ambiente territoriale (#cite-source-8), (#cite-source-12). Spese processuali (Contrasto risolto): È emerso un recente contrasto in ordine alla condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità. Mentre un orientamento passato le riteneva applicabili ex art. 616 c.p.p. (#cite-source-13), le pronunce più recenti della Cass. pen. sez. VI, n. 43540/2023 (#cite-source-13) e della Cass. pen. sez. V, n. 31708/2024 (#cite-source-14) escludono la condanna alle spese, poiché l'art. 48 comma 6 c.p.p. prevede solo la sanzione pecuniaria e la rimessione non è considerata un mezzo di impugnazione (#cite-source-14), (#cite-source-15). Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con le ordinanze n. 37824/2025 (#cite-source-16) e n. 37825/2025 (#cite-source-12) per definire la questione. Imparzialità: Il legittimo sospetto deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non singoli magistrati, per i quali operano gli istituti dell'astensione o della ricusazione (#cite-source-13), (#cite-source-14).
La sentenza delle Sezioni Unite n. 13687/2003 conferma la natura eccezionale dell'istituto rispetto al principio del giudice naturale.
Conclusione operativa L'art. 48 c.p.p. funge da "filtro" e regolatore della translatio iudicii. Per una corretta applicazione, la richiesta deve rispettare le forme dell'art. 46 c.p.p. (deposito e notifica entro 7 giorni) (#cite-source-3), pena l'inammissibilità (#cite-source-1). L'orientamento prevalente esclude oggi che, oltre alla sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende, l'istante debba rifondere le spese processuali in caso di rigetto (#cite-source-14), (#cite-source-15).
L'art. 46 c.p.p. commi 1 e 4 prevede il deposito e la notifica entro 7 giorni a pena di inammissibilità.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
