Guida pratica
Come avviare la mediazione obbligatoria e gestire il primo incontro
3 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La mediazione civile e commerciale è una condizione di procedibilità per specifiche materie previste dalla legge. Con la Riforma Cartabia, la procedura è stata potenziata, rendendo il primo incontro un momento effettivo di confronto e non un mero passaggio formale. Questa guida illustra i passaggi operativi per instaurare correttamente il procedimento.
In sintesi
Per assolvere alla condizione di procedibilità, l'avvocato deve depositare un'istanza di mediazione presso un Organismo territorialmente competente, assistendo obbligatoriamente la parte. Il procedimento si avvia con la comunicazione dell'istanza alla controparte. Durante il primo incontro, le parti e i difensori devono partecipare personalmente o tramite delegato a conoscenza dei fatti. La condizione si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo o se la controparte non partecipa, permettendo così l'avvio del giudizio civile.
I passaggi
- 1.
Verifica dei presupposti e competenza territoriale
Prima di avviare il giudizio, verificare se la materia rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, come diritti reali, condominio, diffamazione o contratti bancari. Individuare l'Organismo di Mediazione territorialmente competente, che coincide con il giudice competente per la controversia. È necessario disporre di firma digitale e PEC attiva per i depositi telematici sui portali degli Organismi.
- 2.
Redazione e deposito dell'istanza di mediazione
Predisporre l'istanza indicando l'Organismo adito, le parti, l'oggetto della pretesa e le ragioni di fatto e di diritto. L'istanza viene firmata digitalmente dal solo avvocato difensore, mentre la parte sottoscrive in via analogica la procura alle liti (che l'avvocato poi autentica e firma digitalmente). Accedere al portale telematico dell'Organismo scelto, compilare i campi richiesti e caricare l'istanza unitamente alla procura alle liti e alla ricevuta di versamento delle spese di avvio. Un errore di sistema frequente è il mancato caricamento del documento di identità del cliente, che blocca l'accettazione della pratica.
- 3.
Comunicazione dell'istanza alla controparte
Una volta che l'Organismo ha designato il mediatore e fissato la data del primo incontro, l'istanza e il provvedimento di fissazione devono essere comunicati alla controparte. La comunicazione può essere effettuata dall'Organismo o, per maggiore sicurezza sui termini, direttamente dall'avvocato istante tramite PEC o notifica in proprio ex L. 53/1994. Conservare accuratamente le ricevute di accettazione e consegna PEC per dimostrare la regolarità dell'invito.
- 4.
Preparazione e svolgimento del primo incontro
La Riforma Cartabia impone la partecipazione personale delle parti. Se la parte non può presenziare, deve rilasciare una procura speciale sostanziale a un rappresentante a conoscenza dei fatti, che può essere anche lo stesso avvocato difensore. Il primo incontro costituisce a tutti gli effetti l'inizio della mediazione effettiva. L'avvocato deve assistere la parte illustrando i rischi del contenzioso e valutando le aperture conciliative.
- 5.
Redazione del verbale e verifica della condizione di procedibilità
Al termine del primo incontro, il mediatore redige il verbale. Se l'incontro si conclude senza accordo o se la controparte non è comparsa, il verbale dà atto dell'esito negativo. Questo documento, firmato digitalmente dal mediatore e dagli avvocati, certifica l'avveramento della condizione di procedibilità. Scaricare il verbale definitivo dal portale dell'Organismo e allegarlo al fascicolo telematico al momento dell'iscrizione a ruolo del successivo giudizio civile.
Base giuridica: D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (artt. 5, 8, 11)D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia)D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 (Regolamento sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione)
Errori da evitare
- Avviare il giudizio civile senza aver preventivamente esperito il tentativo di mediazione nelle materie obbligatorie.
- Mancata partecipazione personale della parte al primo incontro senza una valida procura speciale sostanziale.
- Errata individuazione dell'Organismo territorialmente competente, che può invalidare la condizione di procedibilità.
- Omessa o tardiva comunicazione dell'istanza e della data dell'incontro alla controparte.
Domande frequenti
Cosa succede se la controparte non si presenta al primo incontro?
Il mediatore redige un verbale di mancata partecipazione. La condizione di procedibilità si considera comunque avverata e il giudice del successivo giudizio potrà desumere argomenti di prova dal comportamento della parte assente, oltre a poterla condannare al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
La procura alle liti è sufficiente per delegare l'avvocato a partecipare al primo incontro?
No. La giurisprudenza e la normativa post-Cartabia richiedono una procura speciale sostanziale, distinta dalla normale procura alle liti, che conferisca espressamente il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione.
Quanto dura il procedimento di mediazione?
Il procedimento ha una durata massima di tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi previo accordo scritto delle parti. Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza.

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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.