Calcolo delle spese di mediazione civile
Per le domande depositate dal 15 novembre 2023, al primo incontro di mediazione ogni parte paga le spese di avvio (da 40 a 110 euro) e le spese di mediazione (da 60 a 170 euro); se l’incontro si chiude senza accordo e non si prosegue, non è dovuto altro (art. 28 D.M. 150/2023).
I dati del calcolo
Precompilato con un esempio: cambia i valori.
Casi frequenti
Risultato
- Spese di avvio
- 60,00 €
- Primo incontro
- 96,00 €
- Ulteriori spese
- 528,00 € – 950,40 €
| Ulteriori spese di mediazione | Minimo – massimo |
|---|---|
| Tabella A, scaglione fino a 50.000,00 € | 720,00 € – 1200,00 € |
| Meno le spese del primo incontro | 600,00 € – 1080,00 € |
| Aumento del 10% | 660,00 € – 1188,00 € |
| Mediazione obbligatoria o demandata: meno un quinto | 528,00 € – 950,40 € |
- Importi per ciascuna parte, senza IVA e senza le spese vive documentate (art. 28 D.M. 150/2023, comma 3).
- Le ulteriori spese di mediazione seguono la tabella A degli organismi pubblici; un organismo privato applica la propria tabella approvata dal responsabile del registro (art. 32 D.M. 150/2023).
- Calcolo come nelle tabelle Unioncamere: importo della tabella meno le spese del primo incontro, poi l’aumento del 10%. L’art. 30 D.M. 150/2023 si presta anche alla lettura che aumenta l’importo della tabella prima di detrarre le spese del primo incontro, con un risultato più alto.
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità o è demandata dal giudice, non deve alcuna indennità all’organismo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 17 D.Lgs. 28/2010, comma 6).
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Al primo incontro ciascuna parte versa le spese di avvio (40 euro per le liti fino a 1.000 euro, 75 euro fino a 50.000 euro e 110 euro oltre o per valore indeterminato) e le spese di mediazione (60, 120 o 170 euro con gli stessi scaglioni); per il valore indeterminabile basso, medio o alto valgono 60, 120 o 170 euro (art. 28 D.M. 150/2023, commi 4 e 5). Si aggiungono le spese vive documentate (comma 3).
- 2.
Se si arriva all’accordo, o se il procedimento prosegue dopo il primo incontro, ogni parte paga le ulteriori spese di mediazione: l’importo della tabella dell’allegato A meno le spese del primo incontro, aumentato del 10% con l’accordo al primo incontro e del 25% con l’accordo in un incontro successivo; senza accordo dopo più incontri non c’è aumento (art. 30 D.M. 150/2023). La tabella fissa un minimo e un massimo per scaglione: tra 80 e 160 euro fino a 1.000 euro, tra 6.500 e 10.000 euro fino a 5 milioni, oltre questo valore tra lo 0,2% e lo 0,3%. Per il valore indeterminabile si usa lo scaglione da 50.000 a 150.000 euro.
- 3.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010, comma 1: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) o è demandata dal giudice, tutti gli importi si riducono di un quinto (art. 28, comma 8, e art. 30, comma 4).
- 4.
Il valore della lite si determina con i criteri degli artt. 10-15 c.p.c.; se manca o le parti non sono d’accordo, lo determina l’organismo (art. 29 D.M. 150/2023). La tabella dell’allegato A vale per gli organismi pubblici; gli organismi privati applicano la propria tabella approvata dal responsabile del registro (art. 32), mentre spese di avvio e del primo incontro sono uguali per tutti.
Domande frequenti
Quanto costa il primo incontro di mediazione?
Per ogni parte da 100 euro (liti fino a 1.000 euro: 40 di avvio più 60) a 280 euro (oltre 50.000 euro: 110 più 170), più IVA se dovuta e spese vive. Nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice gli importi si riducono di un quinto (art. 28 D.M. 150/2023).
Chi non paga l’indennità di mediazione?
Quando la mediazione è condizione di procedibilità, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 17 D.Lgs. 28/2010, comma 6).
C’è un credito d’imposta per le spese di mediazione?
Sì: con l’accordo spetta un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata, fino a 600 euro, e nella mediazione obbligatoria o demandata anche uno per il compenso dell’avvocato, fino a 600 euro. I crediti si usano però nel limite complessivo di 600 euro per procedura, e fino a 2.400 euro l’anno per le persone fisiche e 24.000 euro per le persone giuridiche. Se la mediazione non riesce, i crediti si riducono della metà (art. 20 D.Lgs. 28/2010, commi 1 e 2).
La domanda di mediazione interrompe la prescrizione?
Sì: dal momento in cui la comunicazione dell’organismo giunge a conoscenza delle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (art. 8 D.Lgs. 28/2010, comma 2).
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