Guida pratica
Come si calcolano i termini processuali (con calcolatore)
3 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Sbagliare il computo di un termine processuale è uno degli errori più costosi della professione: decadenze, inammissibilità, rimessioni in termini da motivare. Le regole sono poche ma si combinano in modo insidioso: il giorno iniziale non si conta, quello finale sì, i festivi prorogano in avanti ma anticipano nei termini a ritroso, e la sospensione feriale di agosto congela il conteggio per i termini cui si applica. Questa guida mette in fila le regole dell'art. 155 c.p.c. e della L. 742/1969, con un calcolatore che le applica tutte insieme.
Calcolatore: scadenza di un termine processuale
art. 155 c.p.c. · sospensione feriale L. 742/1969
Dies a quo non computatur; festività nazionali e Pasquetta incluse. Verificare sempre i termini speciali del rito. Strumento indicativo.
In sintesi
Nel computo dei termini processuali il dies a quo non si conta e il dies ad quem sì (art. 155 c.p.c.). Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno seguente non festivo; nei termini a ritroso la proroga opera all'indietro. Dal 1° al 31 agosto la decorrenza dei termini ordinari è sospesa (L. 742/1969): i giorni di agosto non si contano. Esempio: un termine di 30 giorni da una notifica del 15 luglio 2026 scade lunedì 14 settembre 2026.
I passaggi
- 1.
Fissa il dies a quo e non contarlo
Il termine decorre dall'evento che lo fa scattare (notifica, comunicazione, pubblicazione del provvedimento), ma il giorno iniziale non si computa: dies a quo non computatur (art. 155, comma 1, c.p.c.). Il conteggio parte dal giorno successivo. Il giorno finale invece si conta per intero: l'atto può essere compiuto fino alla scadenza dei termini di deposito telematico di quel giorno.
- 2.
Applica la sospensione feriale se il termine vi è soggetto
Dal 1° al 31 agosto la decorrenza dei termini processuali ordinari è sospesa (art. 1 L. 742/1969): i giorni di agosto non si contano e, se il termine inizia durante la sospensione, la decorrenza parte dal 1° settembre. La sospensione non si applica alle materie escluse dall'art. 3 (tra cui alimenti, procedimenti cautelari, sfratti, lavoro): per queste il conteggio corre anche in agosto.
- 3.
Proroga i festivi nel verso giusto
Se la scadenza cade in un giorno festivo o di sabato, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.). Nei termini a ritroso, quelli che si contano all'indietro da un'udienza, la logica si inverte: la scadenza che cadrebbe di sabato o festivo va anticipata al giorno precedente non festivo, altrimenti il termine risulterebbe abbreviato a danno della controparte.
- 4.
Verifica l'esempio svolto
Notifica del 15 luglio 2026, termine di 30 giorni soggetto a sospensione feriale. Il conteggio parte dal 16 luglio e arriva a fine luglio con 16 giorni maturati; tutto agosto non si conta; i restanti 14 giorni corrono dal 1° settembre e portano a lunedì 14 settembre 2026, giorno non festivo: la scadenza resta lì. Il calcolatore di questa pagina replica esattamente questo conteggio e gestisce anche i termini a ritroso.
- 5.
Conosci i termini che sfuggono alle regole generali
I termini a mesi o ad anni si computano secondo il calendario comune (art. 155, comma 2, c.p.c.): scadono nel giorno del mese finale corrispondente al dies a quo, senza contare i giorni. Attenzione infine ai termini liberi, dove per legge devono intercorrere giorni interi tra i due estremi, e ai riti con regole proprie: la verifica sul testo della norma che fissa il termine non è mai superflua.
Base giuridica: Art. 155 c.p.c.L. 742/1969Art. 153 c.p.c.
Errori da evitare
- Contare anche il giorno della notifica: il dies a quo non si computa
- Dimenticare che la proroga del sabato vale per gli atti da compiere fuori udienza, e che nei termini a ritroso opera all'indietro
- Applicare la sospensione feriale a materie escluse (cautelari, lavoro, alimenti, sfratti)
- Computare i termini a mesi contando i giorni invece di usare il calendario comune
- Ignorare che il termine iniziato prima di agosto riprende a decorrere dal 1° settembre per i giorni residui
Domande frequenti
La sospensione feriale si applica a tutti i termini?
No: l'art. 3 della L. 742/1969 esclude tra l'altro cause di alimenti, procedimenti cautelari, sfratti e controversie di lavoro. Per queste materie i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto.
Cosa succede se la scadenza cade di sabato?
Per gli atti da compiere fuori udienza la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, quindi di regola al lunedì (art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.). Nei termini a ritroso, invece, si anticipa al venerdì.
Come si computano i termini a mesi?
Secondo il calendario comune: il termine scade nel giorno del mese finale corrispondente al giorno iniziale, senza contare i giorni intermedi (art. 155, comma 2, c.p.c.). La sospensione feriale, dove applicabile, aggiunge 31 giorni al conteggio.

Cosa automatizza edit.legal
- —In chat e in redazione, l'assistente computa i termini sui dati del fascicolo che gli indichi, esplicitando dies a quo, festivi e sospensione feriale
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.