Termini prima della prima udienza: memorie 171-ter
Nel rito ordinario riformato le tre memorie integrative si depositano almeno 40, 20 e 10 giorni prima della prima udienza (art. 171-ter c.p.c.), il convenuto si costituisce almeno 70 giorni prima (art. 166 c.p.c.) e la citazione va notificata almeno 120 giorni liberi prima (art. 163-bis c.p.c.).
I dati del calcolo
Precompilato con un esempio: cambia i valori.
Risultato
- Ultimo giorno per notificare la citazione (120 giorni liberi)2 giorni falun 19 ott 2026
- Costituzione del convenuto (70 giorni prima)tra 49 giornimer 9 dic 2026
- Verifiche preliminari del giudice (entro 15 giorni)tra 64 giornigio 24 dic 2026Data indicativa: dipende dal giudice
- Prima memoria integrativa (40 giorni prima)tra 79 giorniven 8 gen 2027
- Seconda memoria (20 giorni prima)tra 99 giornigio 28 gen 2027
- Terza memoria (10 giorni prima)tra 107 giorniven 5 feb 2027Il 07/02/2027 non è un giorno utile
- Prima udienzamer 17 feb 2027
- Se il giudice differisce l’udienza con il decreto dell’art. 171-bis c.p.c., ricalcola i termini dalla nuova data.
- Il calcolo esclude agosto anche dai giorni liberi per la notifica (termine a comparire), come ritiene l’orientamento prevalente. Secondo un orientamento minoritario questo termine, posto a tutela del convenuto, non si sospende: escludere agosto anticipa la notifica, quindi è la scelta prudente.
- Se una scadenza a ritroso cade di sabato, il calcolo la anticipa al venerdì, secondo Cass. 21335/2017 e Cass. ord. 23634/2024, che applicano l’art. 155, comma 5, c.p.c. anche ai termini a ritroso. Un orientamento più risalente limita la regola del sabato ai termini che si contano in avanti: il venerdì resta comunque la data prudente.
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Le regole valgono per i procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023 (D.Lgs. 149/2022, con il correttivo D.Lgs. 164/2024). Tutti i termini si contano a ritroso dalla data della prima udienza, senza contare il giorno dell’udienza; i giorni dal 1° al 31 agosto non si contano.
- 2.
Il termine a comparire è libero: tra la notifica e l’udienza devono passare 120 giorni interi (150 se la notifica avviene all’estero). La notifica può avvenire anche in un giorno festivo, quindi la data non si sposta; una notifica fatta ad agosto fa decorrere il termine dal 1° settembre.
- 3.
Se una scadenza a ritroso cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, si anticipa al giorno lavorativo precedente. Se il giudice differisce l’udienza con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., i termini delle memorie si ricalcolano dalla nuova data.
Domande frequenti
Quali sono i termini delle memorie 171-ter?
Prima memoria almeno 40 giorni prima dell’udienza (domande ed eccezioni conseguenti, precisazioni), seconda almeno 20 giorni prima (repliche alle domande o alle eccezioni nuove e mezzi di prova), terza almeno 10 giorni prima (repliche alle eccezioni nuove e prova contraria).
Entro quando si costituisce il convenuto?
Almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata nella citazione o fissata dal giudice (art. 166 c.p.c.). Domande riconvenzionali, chiamata del terzo ed eccezioni non rilevabili d’ufficio vanno proposte a pena di decadenza nella comparsa tempestiva (art. 167 c.p.c.).
Cosa succede se il giudice sposta l’udienza?
Con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. il giudice può differire l’udienza fino a 45 giorni: i termini delle memorie decorrono a ritroso dalla nuova data.
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