Termini prima della prima udienza: memorie 171-ter

Nel rito ordinario riformato le tre memorie integrative si depositano almeno 40, 20 e 10 giorni prima della prima udienza (art. 171-ter c.p.c.), il convenuto si costituisce almeno 70 giorni prima (art. 166 c.p.c.) e la citazione va notificata almeno 120 giorni liberi prima (art. 163-bis c.p.c.).

I dati del calcolo

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Sospensione feriale
Notifica all’estero

Termine a comparire di 150 giorni

Risultato

Prossima scadenza
mercoledì 9 dicembre 2026
tra 49 giorniCostituzione del convenuto (70 giorni prima)
  1. Ultimo giorno per notificare la citazione (120 giorni liberi)2 giorni fa
    lun 19 ott 2026
  2. Costituzione del convenuto (70 giorni prima)tra 49 giorni
    mer 9 dic 2026
  3. Verifiche preliminari del giudice (entro 15 giorni)tra 64 giorni
    gio 24 dic 2026
    Data indicativa: dipende dal giudice
  4. Prima memoria integrativa (40 giorni prima)tra 79 giorni
    ven 8 gen 2027
  5. Seconda memoria (20 giorni prima)tra 99 giorni
    gio 28 gen 2027
  6. Terza memoria (10 giorni prima)tra 107 giorni
    ven 5 feb 2027
    Il 07/02/2027 non è un giorno utile
  7. Prima udienza
    mer 17 feb 2027
  • Se il giudice differisce l’udienza con il decreto dell’art. 171-bis c.p.c., ricalcola i termini dalla nuova data.
  • Il calcolo esclude agosto anche dai giorni liberi per la notifica (termine a comparire), come ritiene l’orientamento prevalente. Secondo un orientamento minoritario questo termine, posto a tutela del convenuto, non si sospende: escludere agosto anticipa la notifica, quindi è la scelta prudente.
  • Se una scadenza a ritroso cade di sabato, il calcolo la anticipa al venerdì, secondo Cass. 21335/2017 e Cass. ord. 23634/2024, che applicano l’art. 155, comma 5, c.p.c. anche ai termini a ritroso. Un orientamento più risalente limita la regola del sabato ai termini che si contano in avanti: il venerdì resta comunque la data prudente.
artt. 163-bis, 166, 171-bis, 171-ter c.p.c.D.Lgs. 149/2022 e D.Lgs. 164/2024art. 155 c.p.c.

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Come si calcola

  1. 1.

    Le regole valgono per i procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023 (D.Lgs. 149/2022, con il correttivo D.Lgs. 164/2024). Tutti i termini si contano a ritroso dalla data della prima udienza, senza contare il giorno dell’udienza; i giorni dal 1° al 31 agosto non si contano.

  2. 2.

    Il termine a comparire è libero: tra la notifica e l’udienza devono passare 120 giorni interi (150 se la notifica avviene all’estero). La notifica può avvenire anche in un giorno festivo, quindi la data non si sposta; una notifica fatta ad agosto fa decorrere il termine dal 1° settembre.

  3. 3.

    Se una scadenza a ritroso cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, si anticipa al giorno lavorativo precedente. Se il giudice differisce l’udienza con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., i termini delle memorie si ricalcolano dalla nuova data.

Domande frequenti

Quali sono i termini delle memorie 171-ter?

Prima memoria almeno 40 giorni prima dell’udienza (domande ed eccezioni conseguenti, precisazioni), seconda almeno 20 giorni prima (repliche alle domande o alle eccezioni nuove e mezzi di prova), terza almeno 10 giorni prima (repliche alle eccezioni nuove e prova contraria).

Entro quando si costituisce il convenuto?

Almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata nella citazione o fissata dal giudice (art. 166 c.p.c.). Domande riconvenzionali, chiamata del terzo ed eccezioni non rilevabili d’ufficio vanno proposte a pena di decadenza nella comparsa tempestiva (art. 167 c.p.c.).

Cosa succede se il giudice sposta l’udienza?

Con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. il giudice può differire l’udienza fino a 45 giorni: i termini delle memorie decorrono a ritroso dalla nuova data.

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