Guida pratica
Come si richiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile
4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto di difesa ai non abbienti nel processo civile. Il difensore deve curare l'istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e gestire i successivi adempimenti telematici.
In sintesi
Per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, l'avvocato iscritto nell'apposito elenco deve depositare l'istanza presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) competente, allegando l'autocertificazione reddituale del cliente. Ottenuta la delibera di ammissione provvisoria, il difensore la deposita nel fascicolo telematico del procedimento. Al termine del giudizio, o alla cessazione dell'incarico, deposita l'istanza di liquidazione dei compensi tramite il portale ministeriale dedicato, attendendo il decreto di pagamento del giudice.
I passaggi
- 1.
Verifica dei presupposti e iscrizione all'elenco
Prima di assumere l'incarico, l'avvocato deve verificare di essere iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato tenuto dal proprio Consiglio dell'Ordine. È necessario poi accertare che il cliente possieda i requisiti reddituali previsti dal D.P.R. 115/2002, il cui limite è aggiornato periodicamente dal Ministero della Giustizia. Il cliente deve fornire un'autocertificazione attestante il reddito dell'intero nucleo familiare e copia di un documento di identità valido. Senza questi elementi, l'istanza non può procedere.
- 2.
Redazione e deposito dell'istanza al COA
L'istanza di ammissione deve essere redatta specificando le generalità dell'istante, i componenti del nucleo familiare, i redditi percepiti e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'azione o la difesa. Il deposito avviene presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) del luogo in cui ha sede il magistrato competente per il merito. Molti Ordini richiedono il deposito tramite piattaforme telematiche dedicate: è fondamentale verificare le modalità specifiche sul sito istituzionale del COA di riferimento per evitare rigetti formali.
- 3.
Gestione della delibera del COA
Il COA valuta la fondatezza della pretesa e i requisiti reddituali, emettendo una delibera di ammissione in via anticipata e provvisoria, oppure un provvedimento di rigetto o inammissibilità. In caso di ammissione, l'avvocato deve estrarre copia della delibera. Se il COA rigetta l'istanza, il difensore può riproporla direttamente al giudice competente per il giudizio. È essenziale monitorare costantemente le comunicazioni del COA per evitare ritardi nella costituzione in giudizio o nella notifica degli atti introduttivi.
- 4.
Deposito nel fascicolo telematico
Ottenuta la delibera di ammissione provvisoria, il difensore deve depositarla nel fascicolo informatico del procedimento tramite il Processo Civile Telematico (PCT). Se il giudizio non è ancora iniziato, la delibera va allegata all'atto introduttivo (citazione o ricorso). Se il giudizio è pendente, si deposita come allegato a una nota di deposito o alla comparsa di costituzione. Questo passaggio è cruciale per segnalare alla cancelleria l'esenzione dal pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie.
- 5.
Istanza di liquidazione dei compensi
Al termine del giudizio, o in caso di cessazione dell'incarico, l'avvocato deve depositare l'istanza di liquidazione dei compensi. La richiesta va caricata sul portale ministeriale Liquidazioni Spese di Giustizia (LSG) o SIAMM, seguendo le specifiche tecniche vigenti. L'istanza deve contenere la nota spese dettagliata, la delibera di ammissione e il provvedimento che definisce il giudizio. Un errore frequente di sistema riguarda il mancato abbinamento tra il codice fiscale del beneficiario e l'anagrafica censita nel portale.
- 6.
Emissione del decreto e fatturazione
Il giudice, verificata la documentazione, emette il decreto di pagamento. L'avvocato deve attendere che il decreto diventi definitivo, ovvero che sia decorso il termine per le opposizioni, prima di emettere la fattura elettronica. La fattura va intestata al cliente ma con indicazione del pagamento a carico dello Stato, e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando i codici univoci forniti dall'ufficio competente. La verifica dell'esito del pagamento avviene tramite il portale ministeriale o contattando l'ufficio spese di giustizia.
Base giuridica: D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)Art. 74 e ss., D.P.R. 115/2002 (Istituzione del patrocinio e requisiti)Art. 82, D.P.R. 115/2002 (Liquidazione dei compensi al difensore)Art. 126, D.P.R. 115/2002 (Ammissione anticipata da parte del Consiglio dell'Ordine)
Errori da evitare
- Assumere l'incarico senza verificare la propria iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
- Omettere di allegare la copia del documento di identità del richiedente all'autocertificazione reddituale.
- Dimenticare di depositare la delibera di ammissione nel fascicolo telematico, causando l'addebito del contributo unificato.
- Emettere la fattura elettronica prima che il decreto di liquidazione del giudice sia divenuto definitivo.
- Non decurtare la nota spese della percentuale di riduzione prevista dalla legge per i compensi a carico dello Stato nel processo civile.
Domande frequenti
Cosa succede se il reddito del cliente cambia durante il processo?
Il cliente ha l'obbligo di comunicare le variazioni reddituali rilevanti entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il nuovo reddito supera la soglia di legge, il giudice revoca l'ammissione al patrocinio.
Il difensore può chiedere un anticipo al cliente ammesso al patrocinio?
Assolutamente no. L'avvocato non può chiedere né percepire compensi o rimborsi direttamente dal cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Tale condotta costituisce grave illecito disciplinare.
Come si procede se il COA rigetta l'istanza di ammissione?
In caso di rigetto o inammissibilità da parte del Consiglio dell'Ordine, l'interessato può riproporre l'istanza direttamente al magistrato competente per il giudizio, il quale deciderà con decreto.

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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.