Calcolo dei parametri forensi civili per fasi

Dal 23 ottobre 2022 il compenso dell’avvocato nelle cause civili si calcola per fasi con le tabelle del D.M. 147/2022: il valore medio di ogni fase può aumentare fino al 50% o diminuire fino al 50%, e si aggiunge il 15% di spese generali (art. 4 D.M. 55/2014, comma 1, e art. 2 D.M. 55/2014, comma 2).

I dati del calcolo

Precompilato con un esempio: cambia i valori.

Valore

Una causa di valore indeterminabile vale tra 26.000 e 260.000 euro secondo oggetto e complessità, fino a 520.000 se di particolare importanza (art. 5 D.M. 55/2014, comma 6)

Studio della controversia
Fase introduttiva
Istruttoria e/o trattazione
Fase decisionale
Altre opzioni

Sceglie le tabelle: fino al 22/10/2022 quelle del 2014. Vuoto: oggi

Risultato

Compenso medio
7616,00 €
Tribunalescaglione da 26.000,01 a 52.000 €D.M. 147/2022, tabella 2
Minimo
3808,00 €
Massimo
11.424,00 €
Medio + spese generali 15%
8758,40 €
FaseMinimoMedioMassimo
Studio della controversia · −50% / +50%850,50 €1701,00 €2551,50 €
Fase introduttiva · −50% / +50%602,00 €1204,00 €1806,00 €
Fase istruttoria e/o di trattazione · −50% / +50%903,00 €1806,00 €2709,00 €
Fase decisionale · −50% / +50%1452,50 €2905,00 €4357,50 €
Compenso3808,00 €7616,00 €11.424,00 €
Spese generali 15%571,20 €1142,40 €1713,60 €
Totale4379,20 €8758,40 €13.137,60 €
  • Il valore si conta in modo diverso secondo chi paga: a carico del cliente quello della domanda; a carico del soccombente, nelle cause per somme di denaro o danni, di norma la somma attribuita alla parte vincitrice (art. 5 D.M. 55/2014, commi 1 e 2).
D.M. 147/2022, tabella 2art. 4 D.M. 55/2014, comma 1art. 2 D.M. 55/2014, comma 2

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Come si calcola

  1. 1.

    Il compenso si liquida per fasi: studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria e/o di trattazione, decisionale (art. 4 D.M. 55/2014, comma 5). La tabella del giudice e dello scaglione di valore dà un valore medio per ogni fase; la fase istruttoria conta solo se è stata effettivamente svolta. Davanti alla Cassazione le fasi sono tre, senza istruttoria; il decreto ingiuntivo ha un compenso unico (tabella 8).

  2. 2.

    Il valore medio si può aumentare fino al 50% o ridurre non oltre il 50%, tenendo conto tra l’altro di caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, condizioni del cliente, risultati ottenuti e numero e complessità delle questioni trattate (art. 4 D.M. 55/2014, comma 1). Dal D.M. 147/2022 la stessa regola vale per la fase istruttoria, che prima poteva aumentare fino al 100% e diminuire fino al 70%.

  3. 3.

    A carico del soccombente il valore si determina secondo il codice di procedura civile e, nelle cause per somme di denaro o danni, di norma sulla somma attribuita alla parte vincitrice; a carico del cliente conta il valore della domanda (art. 5 D.M. 55/2014, commi 1 e 2). Le cause di valore indeterminabile valgono tra 26.000 e 260.000 euro, fino a 520.000 se di particolare importanza (art. 5 D.M. 55/2014, comma 6).

  4. 4.

    Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, dovuto anche quando il compenso è pattuito (art. 2 D.M. 55/2014, comma 2). Le tabelle del D.M. 147/2022 valgono per le prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore, il 23 ottobre 2022 (art. 6 D.M. 147/2022); per quelle concluse prima, il calcolatore usa le tabelle del 2014, applicabili indicando la data di conclusione in “Altre opzioni”.

  5. 5.

    Il calcolo non applica gli aumenti dell’art. 4 D.M. 55/2014 per gli atti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche che ne agevolano la consultazione, come la ricerca testuale e la navigazione all’interno dell’atto (comma 1-bis), né quelli per l’assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale (comma 2): se ricorrono, vanno aggiunti al risultato.

Domande frequenti

Quando si applicano i parametri forensi?

Quando il compenso non è stato determinato per iscritto, all’atto dell’incarico o successivamente; in ogni caso di mancata determinazione consensuale, nella liquidazione giudiziale dei compensi e quando la prestazione è resa nell’interesse di terzi o è prevista d’ufficio dalla legge (art. 13 L. 247/2012, comma 6).

Se la causa si chiude con una conciliazione o una transazione?

Per quell’attività spetta il compenso della fase decisionale aumentato di un quarto, fermo quanto già maturato per le fasi precedenti (art. 4 D.M. 55/2014, comma 6, come modificato dal D.M. 147/2022).

E per le cause di valore superiore a 520.000 euro?

Il compenso può aumentare fino al 30% rispetto ai valori dello scaglione fino a 520.000 euro per le cause fino a 1.000.000 di euro, e di un ulteriore 30% al massimo per ogni raddoppio successivo: 2, 4, 8 milioni e oltre (art. 6 D.M. 55/2014). Il calcolatore mostra i valori dell’ultimo scaglione e indica l’aumento massimo.

In Cassazione la memoria cambia il compenso?

Sì: il compenso della fase decisionale può essere aumentato fino al 50% quando è depositata la memoria dell’art. 378 c.p.c. (art. 4 D.M. 55/2014, comma 10-quater, introdotto dal D.M. 147/2022).

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