Art. 81 cod. proc. amm. — Perenzione 1
Testo dell'articolo
Art. 81. Perenzione 1
Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche' non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82.
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