Art. 82 cod. proc. amm. — Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali 1
Testo dell'articolo
Art. 82. Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali 1
Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi [modificato] giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento.
2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti e' dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 82 cod. proc. amm.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
