Art. 251 cod. nav. — Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'
Testo dell'articolo
Art. 251. Ufficio competente ad eseguire la pubblicita'
La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante. Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicita' puo' essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.
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