Art. 257 cod. nav. — Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Testo dell'articolo
Art. 257. Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile , e' determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
