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Art. 256 cod. nav. — Esecuzione della pubblicita'

Testo dell'articolo

Art. 256. Esecuzione della pubblicita'

L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicita' in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui e' stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli e' pervenuta. Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalita' a cura dell'autorita' predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorita' indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma dell'articolo 255. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento. Dell'adempimento delle formalita' suddette l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

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Avv. Federico Papa
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