Art. 1318 cod. nav. — Liquidazione delle avarie comuni
Testo dell'articolo
Art. 1318. Liquidazione delle avarie comuni
Alle operazioni peritali in corso all'entrata in vigore delle norme del codice si applica l'articolo 568 secondo comma del codice di commercio. I chirografi stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.
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