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Art. 1319 cod. nav. — Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile

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Art. 1319. Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

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Avv. Federico Papa
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