Art. 234 cod. nav. — Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione
Testo dell'articolo
Art. 234. Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione
Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione e' tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna e' tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.
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