Art. 235 cod. nav. — Controllo tecnico sulle costruzioni
Testo dell'articolo
Art. 235. Controllo tecnico sulle costruzioni
Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime e' esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalita' stabilite da leggi e regolamenti. Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna e' esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente.
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