Art. 239 cod. nav. — Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione
Testo dell'articolo
Art. 239. Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 237, la trascrizione puo' compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.
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