Art. 269 cod. nav. — Documenti da consegnare
Testo dell'articolo
Art. 269. Documenti da consegnare
Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non e' stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
