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Art. 281 cod. nav. — Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione
Testo dell'articolo
Art. 281. Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione
L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della costituzione della societa' di armamento, provvede alla esecuzione delle formalita' indicate nell'articolo 256.
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