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Art. 281 cod. nav. — Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione

Testo dell'articolo

Art. 281. Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione

L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della costituzione della societa' di armamento, provvede alla esecuzione delle formalita' indicate nell'articolo 256.

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Avv. Federico Papa
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