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Art. 282 cod. nav. — Pubblicita' a cura del gerente

Testo dell'articolo

Art. 282. Pubblicita' a cura del gerente

Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perche' gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalita'. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita' dell'atto di costituzione, se questa non e' stata richiesta a norma dell'articolo 279.

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Avv. Federico Papa
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