Art. 294 cod. nav. — Assunzione di comandante straniero all'estero
Testo dell'articolo
Art. 294. Assunzione di comandante straniero all'estero
Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorita' consolare, il comando della nave puo' essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.
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