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Art. 295 cod. nav. — Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

Testo dell'articolo

Art. 295. Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

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Avv. Federico Papa
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