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Art. 906 cod. nav. — Caricazione abusiva di merci

Testo dell'articolo

Art. 906. Caricazione abusiva di merci

Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante. Il componente dell'equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, e' tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

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Avv. Federico Papa
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