Art. 907 cod. nav. — Indennita' di volo
Testo dell'articolo
Art. 907. Indennita' di volo
Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennita' di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
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