Art. 349 cod. nav. — Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto
Testo dell'articolo
Art. 349. Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto
In ogni caso di risoluzione del contratto:
1) se la retribuzione e' stabilita a tempo, questa e' dovuta all'arruolato fino al giorno della risoluzione;
2) se la retribuzione e' stabilita a viaggio o in forma di partecipazione al profitto o al nolo, e' dovuta all'arruolato la parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato, in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento della stipulazione del contratto. Se la retribuzione e' stabilita in forma di partecipazione al profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una delle cause previste nell'articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonche' negli articoli 345, 346, e' dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.
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