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Art. 348 cod. nav. — Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto

Testo dell'articolo

Art. 348. Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto

Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato. Nel caso previsto nell'articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza con la quale, a norma dell'articolo 655, e' disposta la vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il quale e' disposta la vendita della nave. Nel caso previsto nell'articolo 344, il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.

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Avv. Federico Papa
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