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Art. 366 cod. nav. — Luogo di rimpatrio

Testo dell'articolo

Art. 366. Luogo di rimpatrio

Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra localita' da lui indicata.

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Avv. Federico Papa
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