Art. 367 cod. nav. — Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave
Testo dell'articolo
Art. 367. Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave
L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale e' imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore e' tenuto a corrispondergli la differenza.
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