Art. 399 cod. nav. — Imbarco senza biglietto
Testo dell'articolo
Art. 399. Imbarco senza biglietto
Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e' diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
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