Art. 400 cod. nav. — Impedimento del passeggero
Testo dell'articolo
Art. 400. Impedimento del passeggero
Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto, ed e' dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo. Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo' ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza e' dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.
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