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Art. 435 cod. nav. — Perdita e avarie delle cose

Testo dell'articolo

Art. 435. Perdita e avarie delle cose

La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformita' delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.

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Avv. Federico Papa
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