Art. 436 cod. nav. — Mancato arrivo delle cose
Testo dell'articolo
Art. 436. Mancato arrivo delle cose
Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.
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