Art. 457 cod. nav. — Dichiarazione d'imbarco
Testo dell'articolo
Art. 457. Dichiarazione d'imbarco
Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualita' e quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano. Il caricatore e' responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.
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