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Art. 460 cod. nav. — Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico

Testo dell'articolo

Art. 460. Indicazioni della polizza ricevuta per l'imbarco e della polizza di carico

La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:

a) il nome e il domicilio del vettore;

b) il nome e il domicilio del caricatore;

c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza e' nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

d) la natura, la qualita' e la quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;

e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;

f) il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:

g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalita' della nave;

h) il luogo e la data di caricazione.

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Avv. Federico Papa
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