Art. 461 cod. nav. — Data di consegna e data di caricazione
Testo dell'articolo
Art. 461. Data di consegna e data di caricazione
Se nella polizza di carico non e' indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci. Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non e' indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non e' indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.
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