Art. 489 cod. nav. — Obbligo di assistenza
Testo dell'articolo
Art. 489. Obbligo di assistenza
L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, e' obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, e' tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da altri in condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 489 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
